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Decreto 9 marzo 2022 Ministero deli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale (GU n.59 del 11-3-2022)

Revisione della lista dei Paesi sicuri per i richiedenti protezione internazionale

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

 
di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
e
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di  attuazione della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le  procedure applicate negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della revoca dello status  di  rifugiato,  e,  in  particolare,  l'articolo 2-bis, che prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli  affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  i Ministri dell'interno e della giustizia, di un  elenco  di  Paesi  di origine sicuri;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,   di attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della protezione riconosciuta;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di  attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'   della   direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai  fini  del  riconoscimento  e della revoca dello status di protezione internazionale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e   della cooperazione internazionale 4 ottobre 2019, adottato di concerto  con i Ministri dell'interno e della giustizia, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 235 del 7 ottobre  2019,  che  adotta l'elenco dei Paesi  di  origine  sicuri  per  richiedenti  protezione internazionale, in attuazione  dell'art.  2-bis  del  citato  decreto legislativo n. 25 del 2008;
  Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il  pieno  rispetto  delle disposizioni  costituzionali  concernenti   i   diritti   inviolabili dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo richiedente protezione internazionale  a  prescindere  dal  Paese  di provenienza e di dare attuazione  alla  previsione  di  cui  all'art. 2-bis del citato decreto legislativo n. 25 del 2008;
  Considerati gli  sviluppi  della  crisi  tra  Federazione  Russa  e Ucraina  e  della  emergenza  umanitaria  creatasi  in  Ucraina   con conseguenze  sulla  situazione   di   sicurezza   della   popolazione sull'intero territorio nazionale ucraino;
  Considerato che, in ragione dell'evoluzione ancora  in  atto  della crisi, e' urgente adottare una temporanea sospensione  degli  effetti derivanti dall'inclusione dell'Ucraina nell'elenco dei  Paesi  sicuri di cui all'art. 1 del citato decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 4 ottobre 2019;
 
Decreta:
 
Art. 1
 
Paesi di origine sicuri
 
  L'applicazione dell'art. 1 del decreto del  Ministro  degli  affari esteri e della cooperazione internazionale 4 ottobre 2019, citato  in premessa,  e'  sospesa  fino  al  31  dicembre  2022,   limitatamente all'Ucraina.

Art. 2
 
Notifica
 
La sospensione di cui all'art. 1  e'  notificata  alla  Commissione europea.

Art. 3
 
Entrata in vigore
 
  Il presente decreto si applica dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 9 marzo 2022
 
                   Il Ministro degli affari esteri
                 e della cooperazione internazionale
                               Di Maio
 
                      Il Ministro dell'interno
                              Lamorgese
 
                     Il Ministro della giustizia
                              Cartabia
 

DECRETO 9 marzo 2022

 

Mercoledì, 9 Marzo 2022