Legge 9 dicembre 2024, n. 187 (GU n.289 del 10-12-2024)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale.....
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali
Vigente al: 11-12-2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
1. Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2024.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 2024
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Garnero Santanche', Ministro del turismo
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 2024, N. 145
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1), capoverso 4-bis, le parole:
«normativa europea» sono sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea» e le parole: «ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla medesima normativa»;
alla lettera e):
al numero 1.2), la parola: «sottoscritta» e' sostituita dalla seguente: «, sottoscritta»;
al numero 1.4), capoverso d-ter), le parole: «domicilio digitale iscritto in uno degli Indici nazionali di cui agli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli»;
al numero 2), capoverso 2-ter:
il primo periodo e' sostituito dal seguente: «E' irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis»;
al terzo periodo, la parola: «domanda» e' sostituita dalla seguente: «richiesta», le parole: «per il reato di cui all'articolo 603-bis» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis» e le parole: «per il predetto reato» sono sostituite dalle seguenti: «per i predetti reati»;
al numero 4), capoverso 5-quinquies:
al primo periodo, le parole: «la domanda di nulla osta» sono sostituite dalle seguenti: «la richiesta di nulla osta»;
al secondo periodo, le parole: «l'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «la richiesta» e dopo le parole: «nulla osta» sono inserite le seguenti: «, ove gia' rilasciato,»;
al numero 5), capoverso 6:
al primo periodo, le parole: «dall'ingresso» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di ingresso»;
al quarto periodo, le parole: «nel medesimo termine» sono sostituite dalle seguenti: «, nel termine di cui al primo periodo,»;
alla lettera f):
al numero 2), la parola: «soggiorno,» e' sostituita dalla seguente: «soggiorno,"»;
al numero 4), le parole: «e' inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e le parole:
«sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85» sono sostituite dalla seguente: «SIISL»;
al numero 6), le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «, nei limiti»;
al numero 7), la parola: «sostituto» e' sostituita dalla seguente: «sostituito», le parole: «dall'ingresso» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di ingresso» e le parole: «nel medesimo termine» sono sostituite dalle seguenti: «, nel termine di cui al quarto periodo,»;
alla lettera g), la parola: «(AGEA),» e' soppressa;
alla lettera h), le parole: «dall'ingresso» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di ingresso»;
alla lettera i), dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:
«2-bis) al comma 18-bis, dopo le parole: "del Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono inserite le seguenti: "del Ministero delle imprese e del made in Italy," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la piu' vasta divulgazione delle predette informazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata alle modalita' di rilascio della Carta blu UE"»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di decorrenza».
All'articolo 2:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «sul portale» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il portale»;
al terzo periodo, dopo le parole: «comma 6,» sono inserite le seguenti: «lettera b),»;
al quinto periodo, la parola: «AGEA» e' sostituita dalle seguenti: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura» e la parola:
«art.» e' sostituita dalla seguente: «articolo»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «un numero massimo» sono sostituite dalle seguenti: «il numero massimo» e le parole:
«dell'articolo 2 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo»;
al secondo periodo, le parole: «all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono sostituite dalle seguenti: «alle sezioni dell'albo informatico delle agenzie per il lavoro di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,»;
al quarto periodo, la parola: «e» e' sostituita dalla seguente: «ne'»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «comma 2» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso;
al secondo periodo, dopo le parole: «previa verifica» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «sul rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «, del rispetto»;
al terzo periodo, le parole: «sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio»;
al comma 4:
al secondo periodo, le parole: «nonche' dei soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' tramite i soggetti» e le parole:
«che garantiscono un numero di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d'affari» sono sostituite dalle seguenti: «i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume d'affari»;
al terzo periodo, la parola: «definiti» e' sostituita dalla seguente: «definite»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attivita' a favore degli stranieri immigrati - prima sezione, possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 5, dopo le parole: «2 e 3» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 6, lettera b), le parole: «settanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento,» e le parole: «trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per gli ingressi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 2 del presente articolo, e' riservata alle lavoratrici una quota fino al 40 per cento delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria, nonche' fino al 40 per cento del numero massimo delle istanze previsto dal predetto comma 2. Alle richieste delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva di cui al primo periodo si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva di cui al primo periodo, all'assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie»;
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le quote stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023, sono rideterminate, rispettivamente, in 110.000, 47.000 e 37.000 unita'»;
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, nonche' all'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, la parola: "2025" e' sostituita dalla seguente: "2027"».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Per il triennio 2023-2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028";
b) al comma 4, le parole: "il triennio 2023-2025" sono sostituite dalle seguenti: "i trienni 2023-2025 e 2026-2028"».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «corredate da» sono sostituite dalle seguenti: «corredate di», dopo le parole: «previa verifica» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «sul rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «, del rispetto»;
al comma 2, secondo periodo, la parola: «inviata» e' sostituita dalle seguenti: «che e' inviata».
All'articolo 4:
al comma 2, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;
al comma 3, le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni» e le parole: «e euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro»;
alla lettera a), dopo le parole: «mediante utilizzo» sono inserite le seguenti: «di quota parte» e le parole: «dalle modifiche apportate al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni di cui al comma 1»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
alla lettera c), le parole: «della proiezione» sono sostituite dalle seguenti: «delle proiezioni, per il medesimo anno,»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «protezione internazionale» e dopo le parole: «triennio 2025-2027» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 6, le parole: «2026 di cui al primo periodo» sono sostituite dalla seguente: «2026,», le parole: «della proiezione» sono sostituite dalle seguenti: «delle proiezioni» e le parole:
«Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero dell'economia e delle finanze»;
al comma 7, dopo la cifra: «7.957.316» e' inserita la seguente parola: «annui»;
al comma 8, secondo periodo, le parole: «come rideterminato al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «disposto ai sensi del primo periodo» e dopo le parole: «euro 3.141.950» e' inserita la seguente: «annui»;
al comma 9, dopo le parole: «mediante riduzione» e dopo le parole: «dall'anno 2026» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «della proiezione» sono sostituite dalle seguenti: «delle proiezioni».
All'articolo 5:
al comma 1:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 10-bis, comma 6, dopo le parole: "articoli 18, 18-bis," e' inserita la seguente: "18-ter," e le parole: ", 22,
comma 12-quater," sono sostituite dalla seguente: "e"»;
alla lettera c), capoverso Art. 18-ter:
al comma 1, le parole: «sul territorio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio», le parole: «con immediatezza, un» sono sostituite dalle seguenti: «con immediatezza un» e dopo le parole: «alla violenza» sono inserite le seguenti: «,all'abuso»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «per un anno, o» sono sostituite dalle seguenti: «per un anno o»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;
al secondo periodo, la parola: «Esso» e' sostituita dalle seguenti: «Il permesso di cui al presente articolo»;
al comma 5, dopo le parole: «del permesso di soggiorno» sono inserite le seguenti: «di cui al presente articolo»;
alla lettera d), numero 2), le parole: «come introdotto dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «introdotto dalla lettera c) del presente comma»;
al comma 2, le parole: «cosi' come» sono soppresse.
All'articolo 6:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «cosi' come» sono soppresse e le parole: «del permesso di soggiorno di cui al predetto articolo 18-ter» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo permesso di soggiorno»;
al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998»;
al terzo periodo, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «del Terzo settore, di cui al»;
al comma 2:
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «(repertorio atti n. 146/CU del 7 ottobre 2021)»;
al quarto periodo, dopo le parole: «articolo 45 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 3, le parole: «, per i quali non trova applicazione l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo».
All'articolo 7:
al comma 1, lettera a), le parole: «del programma» sono sostituite dalle seguenti: «al programma».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «cosi' come» sono soppresse.
All'articolo 9:
al comma 1, le parole da: «Al decreto» fino a: «il seguente»
sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo».
All'articolo 10:
alla rubrica, la parola: «Modifiche» e' sostituita dalla
seguente: «Modifica».
All'articolo 11:
al comma 1:
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) il comma 2-quater e' sostituito dal seguente:
"2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore contesta la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in relazione al luogo di accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo della nave. Il prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l'ordinanza e, se dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente dalla data della notificazione della contestazione, e nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che provvede alla custodia della nave a proprie spese. Nella determinazione della durata del fermo si ha riguardo alla gravita' della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle more dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave e' interdetta la navigazione. L'avente diritto puo' chiedere al prefetto la restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti dal quarto e dal quinto periodo o quando il prefetto non adotta il provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto e' ammessa opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150"»;
1) al secondo periodo, la parola: "per" e' sostituita dalle seguenti: "da dieci a";
2) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo e' da trenta a sessanta giorni. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater ad eccezione del primo e del terzo periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica il comma 2-quinquies. Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato in solido provi che la condotta illecita e' avvenuta contro la sua volonta', manifestata attraverso comportamenti idonei specificamente volti a impedirne il compimento"»;
alla lettera d):
al capoverso 2-novies, le parole: «in comando» sono sostituite dalle seguenti: «al comando dell'aeromobile»;
al capoverso 2-decies, primo periodo, le parole: «in comando» sono sostituite dalle seguenti: «al comando»;
al capoverso 2-duodecies, le parole: «di cui alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;
al capoverso 2-terdecies, secondo periodo, le parole: «in comando» sono sostituite dalle seguenti: «al comando dell'aeromobile».
All'articolo 12:
al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 11» sono inserite le seguenti: «, comma 1,» e le parole: «al comma 1,» sono soppresse;
al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, la parola: «paesi» e' sostituita dalla seguente: «Paesi».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis (Modifiche all'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di Paesi di origine sicuri). - 1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Peru', Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia";
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "di parti del
territorio o" sono soppresse;
c) al comma 4, la parola: "EASO" e' sostituita dalle seguenti: "Agenzia dell'Unione europea per l'asilo";
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al comma 1 e' aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed e' notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio di ciascun anno, delibera una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuita' delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti Commissioni
parlamentari".
Art. 12-ter (Modifiche all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di unita' familiare).
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, devono avere maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), c) e d), un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale".
2. Restano ferme le deroghe previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalla normativa dell'Unione europea.
Art. 12-quater (Modifica all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare). - 1. All'articolo 29, comma 3, lettera a), primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975"».
All'articolo 13:
al comma 3:
alla lettera a), numero 1), le parole da: «, dopo le parole»
fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «e le parole: "che certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "recante il codice unico d'identita', assegnato in esito alle attivita' di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal richiedente"»;
alla lettera b), numero 3), capoverso 2-bis, le parole: «di frontiera» sono sostituite dalle seguenti: «alla frontiera»;
alla rubrica, le parole: «in frontiera dei richiedenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla frontiera per i richiedenti».
All'articolo 14:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso b-bis), le parole: «domanda reiterata» sono sostituite dalle seguenti: «"domanda reiterata"»;
al comma 2, le parole: «in linea con l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo»;
al comma 5, le parole: «di cui al comma 3, e'» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 e'» e le parole: «del mancato svolgimento del colloquio o dell'allontanamento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'allontanamento o della mancata presentazione al colloquio, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo».
All'articolo 15:
al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, le parole: «e dell'articolo 33, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «anche nel caso di cui all'articolo 33, comma 3» e la parola: «1.1.» e' sostituita dalla seguente: «1.1,».
Nel capo III, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 15-bis (Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e alle attivita' di ricerca e soccorso in mare). - 1. In considerazione delle speciali misure di sicurezza necessarie nell'esecuzione dei relativi contratti, l'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi per il rafforzamento delle capacita' di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori nel territorio nazionale e per le attivita' di ricerca e soccorso in mare, e' effettuato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. In relazione agli appalti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 139, comma 2, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Per i contratti di cui al presente articolo al cui oggetto, atti o modalita' di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i contratti di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 139 e dalle altre disposizioni normative in materia di tutela delle informazioni classificate.
Art. 15-ter (Modifiche all'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimpatrio volontario e assistito). - 1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "comma 2-bis," sono inserite le seguenti: "e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione";
b) al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita' in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13".
Art. 15-quater (Modifica all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di interoperabilita' dei sistemi informativi per le frontiere,
l'immigrazione e la sicurezza). - 1. All'articolo 4, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "La comunicazione relativa al rilascio, al rifiuto, all'annullamento o alla revoca dell'autorizzazione e' effettuata, secondo le modalita' previste dagli articoli 38 e 42 del predetto regolamento (UE) 2018/1240, esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed e' inviata all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera g), del medesimo regolamento, fornito dal richiedente nel modulo di domanda.
La notificazione si intende perfezionata nel momento dell'avvenuto invio del messaggio di posta elettronica".
Art. 15-quinquies (Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e all'accoglienza dei richiedenti). - 1. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) richiedente che e' entrato o si e' trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia".
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Nel rispetto dell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, non e' ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione sull'ammissione e' adottata, in forma scritta e motivata, dal prefetto competente per territorio in ragione del luogo ove e' presentata la domanda di protezione internazionale e tiene conto della vulnerabilita' del richiedente";
b) all'articolo 8, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e' assicurata con priorita' a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse".
Art. 15-sexies (Disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale). - 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: "a cura dell'Amministrazione medesima" sono inserite le seguenti: ", che puo' anche avvalersi del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno,";
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: "ai sensi del comma 1-bis," sono inserite le seguenti: "nonche', in via temporanea, da prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di adeguata professionalita' e da personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno,";
2.2) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis e del primo periodo del presente comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai componenti con compiti istruttori e per la loro partecipazione alle sedute della Commissione stessa";
2.3) al decimo periodo, le parole: "da non oltre due anni" sono soppresse;
b) all'articolo 5:
1) al comma 2, sesto periodo, la parola: "partecipa" e' sostituita dalla seguente: "partecipano" e dopo le parole:
"dell'UNHCR" sono aggiunte le seguenti: "e i funzionari amministrativi di cui al comma 2-bis";
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le attivita' istruttorie per i procedimenti amministrativi di competenza, tra cui l'audizione dell'interessato, sono svolte dai componenti della Commissione nazionale o dai funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati.
Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei procedimenti e per la partecipazione dei funzionari amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 3, undicesimo e dodicesimo periodo";
c) all'articolo 12, comma 1-bis, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il componente con compiti istruttori sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione, che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4".
2. All'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: "della Commissione nazionale per il diritto di asilo e" sono soppresse. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al primo periodo, le necessarie modifiche al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso primo periodo.
3. Al fine di semplificare e di accelerare la riorganizzazione del Ministero dell'interno, anche per quanto concerne l'adeguamento alle modifiche della dotazione organica intervenute con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2025 le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri».
L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Modifica all'articolo 3 e introduzione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46). - 1. Al capo I del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo";
b) dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis (Competenza della corte d'appello). - 1. Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 e' competente la corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica in composizione monocratica"».
All'articolo 17:
al comma 1:
alla lettera a), il numero 1) e' soppresso;
alla lettera b):
al numero 2):
al capoverso 2-bis, le parole: «Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, lettere a), d) ed e)» e le parole: «comma 2-ter.";» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-ter.»;
al capoverso 2-ter, le parole: «Quando nei confronti del ricorrente e' stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero e' sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,» e le parole: «decorrente dalla data di notifica» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti
dalla data di notificazione»;
dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
«2-bis) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
"4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte,
con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalita' di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno puo' depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive la parte ricorrente puo' depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni.
Se il Ministero dell'interno non si avvale della facolta' di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 3, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 e' ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo e' comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma"»;
il numero 3) e' soppresso;
la lettera c) e' soppressa;
alla lettera d):
al numero 1), il capoverso 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero e' sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter, del presente decreto. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e' proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo»;
dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
«1-bis) al comma 2, terzo periodo, le parole: "non impugnabile" sono soppresse;
1-ter) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2 e' ammesso reclamo alla corte d'appello; si applicano le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis"»;
il numero 2) e' soppresso.
L'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142). - 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 5:
1.1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato per iscritto, e' corredato di motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore.
Il provvedimento e' trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46";
1.2) all'ultimo periodo, le parole: "al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "alla corte d'appello competente";
2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
3) al comma 8, le parole: "del tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "della corte d'appello";
«Art. 18-bis (Modifiche agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, le parole:
"il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "la corte d'appello";
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Giovedì, 12 Dicembre 2024