Lunedì, 30 Dicembre 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
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Legge 9 dicembre 2024, n. 187 (GU n.289 del 10-12-2024)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale.....

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso  in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza  alle  vittime di caporalato, di gestione  dei  flussi  migratori  e  di  protezione internazionale, nonche' dei  relativi  procedimenti  giurisdizionali

Vigente al: 11-12-2024  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145,  recante  disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri,  di tutela e assistenza alle  vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti  giurisdizionali,  e'  convertito  in   legge   con   le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158,  recante  disposizioni urgenti  in  materia  di  procedure  per  il   riconoscimento   della protezione internazionale, e' abrogato. Restano validi gli atti  e  i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2024.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 9 dicembre 2024

MATTARELLA
 
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
 
Tajani, Ministro   degli   affari esteri e della cooperazione internazionale
 
Piantedosi, Ministro dell'interno
 
Nordio, Ministro della giustizia
 
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della  sovranita' alimentare e delle foreste
 
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
 
Garnero Santanche', Ministro del turismo

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 2024, N. 145

 All'articolo 1:
      al comma 1:
        alla lettera a),  numero  1),  capoverso  4-bis,  le  parole:
«normativa  europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «normativa dell'Unione europea» e le  parole:  «ivi  previste»  sono  sostituite dalle seguenti: «previste dalla medesima normativa»;
        alla lettera e):
          al numero 1.2), la  parola:  «sottoscritta»  e'  sostituita dalla seguente: «, sottoscritta»;
          al numero 1.4), capoverso  d-ter),  le  parole:  «domicilio digitale iscritto in uno degli Indici nazionali di cui agli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «indicazione del  domicilio  digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli»;
          al numero 2), capoverso 2-ter:
          il  primo  periodo  e'   sostituito   dal   seguente:   «E' irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal  datore di lavoro che, nel  triennio  antecedente  la  presentazione,  avendo presentato  una  precedente  richiesta  di  nulla  osta  al   lavoro, all'esito  della  relativa  procedura  non  abbia   sottoscritto   il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis»;
          al terzo periodo, la parola: «domanda» e' sostituita  dalla seguente: «richiesta», le parole: «per il reato di  cui  all'articolo 603-bis» sono sostituite dalle seguenti: «per i  reati  di  cui  agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis»  e  le  parole:  «per  il  predetto reato» sono sostituite dalle seguenti: «per i predetti reati»;
          al numero 4), capoverso 5-quinquies:
          al primo periodo, le parole: «la  domanda  di  nulla  osta» sono sostituite dalle seguenti: «la richiesta di nulla osta»;
          al secondo periodo, le parole: «l'istanza» sono  sostituite dalle seguenti: «la richiesta» e dopo le parole:  «nulla  osta»  sono inserite le seguenti: «, ove gia' rilasciato,»;
          al numero 5), capoverso 6:
          al  primo  periodo,   le   parole:   «dall'ingresso»   sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di ingresso»;
          al quarto periodo, le parole: «nel medesimo  termine»  sono sostituite dalle seguenti: «, nel termine di cui al primo periodo,»;
        alla lettera f):
          al numero 2), la parola: «soggiorno,» e'  sostituita  dalla seguente: «soggiorno,"»;
          al numero 4), le parole: «e'  inserito  il  seguente»  sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»  e  le  parole:
«sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  4  maggio  2023,   n.   48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85» sono sostituite dalla seguente: «SIISL»;
          al numero 6), le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «, nei limiti»;
          al numero 7), la parola: «sostituto»  e'  sostituita  dalla seguente: «sostituito», le parole:  «dall'ingresso»  sono  sostituite dalle seguenti: «dalla data di ingresso» e le parole:  «nel  medesimo termine» sono sostituite dalle seguenti: «, nel  termine  di  cui  al quarto periodo,»;
        alla lettera g), la parola: «(AGEA),» e' soppressa;
        alla lettera h), le parole: «dall'ingresso»  sono  sostituite dalle seguenti: «dalla data di ingresso»;
        alla lettera i), dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: 
          «2-bis) al comma 18-bis, dopo le parole: "del Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono inserite  le  seguenti:  "del Ministero delle imprese e del made in  Italy,"  ed  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo:  "Al  fine  di  garantire  la  piu'  vasta divulgazione delle predette informazioni,  le  camere  di  commercio, industria, artigianato e  agricoltura  inseriscono  nei  propri  siti internet  istituzionali  una  sezione  dedicata  alle  modalita'   di rilascio della Carta blu UE"»;
      al comma 2, secondo periodo, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data  di decorrenza».
    All'articolo 2:
      al comma 1:
        al primo periodo, le parole: «sul  portale»  sono  sostituite dalle seguenti: «tramite il portale»;
        al terzo periodo, dopo le parole: «comma 6,» sono inserite le seguenti: «lettera b),»;
        al quinto periodo, la  parola:  «AGEA»  e'  sostituita  dalle seguenti: «Agenzia per le erogazioni in  agricoltura»  e  la  parola:
«art.» e' sostituita dalla seguente: «articolo»;
      al comma 2:
        al  primo  periodo,  le  parole:  «un  numero  massimo»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  numero  massimo»  e   le   parole:
«dell'articolo 2  del  decreto  legislativo»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  del   decreto legislativo»;
        al secondo periodo, le parole: «all'albo informatico  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle sezioni dell'albo informatico delle agenzie per il lavoro di cui alle lettere a),  b)  e  c)  del  comma  1  dell'articolo  4  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,»;
        al  quarto  periodo,  la  parola:  «e»  e'  sostituita  dalla seguente: «ne'»;
      al comma 3:
        al primo periodo, dopo le  parole:  «comma  2»  il  segno  di interpunzione: «,» e' soppresso;
        al secondo periodo, dopo  le  parole:  «previa  verifica»  e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e  le  parole:  «sul rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «, del rispetto»;
        al terzo periodo, le parole: «sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio»;
      al comma 4:
        al secondo periodo, le parole: «nonche'  dei  soggetti»  sono sostituite dalle seguenti: «nonche' tramite i soggetti» e le  parole:
«che garantiscono un numero di richieste  di  nulla  osta  al  lavoro proporzionale al volume d'affari» sono sostituite dalle seguenti:  «i quali garantiscono che il numero delle richieste  di  nulla  osta  al lavoro presentate sia proporzionale al volume d'affari»;
        al terzo periodo, la parola: «definiti» e'  sostituita  dalla seguente: «definite»;
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
        «4-bis. Le  associazioni  di  rappresentanza  dei  lavoratori stranieri, iscritte nel registro delle  associazioni,  degli  enti  e degli altri organismi privati che svolgono attivita' a  favore  degli stranieri immigrati - prima sezione, possono svolgere il  compito  di accompagnamento  dei  lavoratori  in  ingresso  fino   all'assunzione tramite  percorsi  informativi   e   canali   di   dialogo   con   le prefetture-uffici  territoriali  del  Governo.   All'attuazione   del presente comma si  provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
      al comma 5, dopo le parole: «2 e 3»  e'  inserito  il  seguente segno di interpunzione: «,»;
      al comma 6, lettera b), le parole: «settanta  per  cento»  sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento,» e le parole:  «trenta  per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
        «7-bis. Per gli ingressi previsti dal decreto del  Presidente del Consiglio  dei  ministri  27  settembre  2023,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre  2023,  e  dal  comma  2  del presente articolo, e' riservata alle lavoratrici una quota fino al 40 per cento delle quote  complessive  relative  al  lavoro  subordinato stagionale,   non   stagionale   e   all'assistenza    familiare    e sociosanitaria, nonche' fino al 40 per cento del numero massimo delle istanze  previsto  dal  predetto  comma  2.  Alle   richieste   delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva di cui al primo  periodo si applicano le disposizioni ordinarie.  In  caso  di  raggiungimento parziale  della  quota  di  riserva  di   cui   al   primo   periodo, all'assegnazione della restante parte concorrono tutti  i  lavoratori secondo le disposizioni ordinarie»;
      il comma 8 e' sostituito dal seguente:
        «8. Le quote stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 4 e 5, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 231 del 3  ottobre  2023,  sono  rideterminate,  rispettivamente,  in 110.000, 47.000 e 37.000 unita'»;
      dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
        «8-bis. All'articolo 6-bis, comma  1,  del  decreto-legge  23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16 settembre 2021, n. 126, nonche' all'articolo 15, commi  1  e  4,  del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, la parola:  "2025"  e'  sostituita dalla seguente: "2027"».
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
      «Art. 2-bis (Modifiche  all'articolo  1  del  decreto-legge  10 marzo 2023, n. 20,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5 maggio 2023, n. 50,  in  materia  di  programmazione  dei  flussi  di ingresso legale dei lavoratori stranieri). - 1.  All'articolo  1  del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge  5  maggio  2023,  n.  50,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, le parole: "Per il  triennio  2023-2025"  sono sostituite dalle seguenti: "Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028";
        b) al comma  4,  le  parole:  "il  triennio  2023-2025"  sono sostituite dalle seguenti: "i trienni 2023-2025 e 2026-2028"».
    All'articolo 3:
      al comma 1, le parole: «corredate  da»  sono  sostituite  dalle seguenti: «corredate  di»,  dopo  le  parole:  «previa  verifica»  e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e  le  parole:  «sul rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «, del rispetto»;
      al comma 2, secondo periodo, la parola: «inviata» e' sostituita dalle seguenti: «che e' inviata».
    All'articolo 4:
      al  comma  2,  le  parole:  «del  decreto   legislativo»   sono sostituite dalle seguenti: «del codice della  protezione  civile,  di cui al decreto legislativo»;
      al comma 3, le  parole:  «15  milioni»  sono  sostituite  dalle seguenti: «35 milioni»;
      al comma 4:
        all'alinea, le parole: «20  milioni»  sono  sostituite  dalle seguenti: «40 milioni» e le parole: «e euro»  sono  sostituite  dalle seguenti: «e a euro»;
        alla lettera a), dopo le  parole:  «mediante  utilizzo»  sono inserite le seguenti: «di quota parte» e le parole: «dalle  modifiche apportate  al  comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dalle disposizioni di cui al comma 1»;
        dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
          «b-bis) quanto a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2024, mediante utilizzo delle risorse del  Fondo  di  cui  all'articolo  1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
        alla  lettera  c),  le  parole:   «della   proiezione»   sono sostituite dalle seguenti: «delle proiezioni, per il medesimo anno,»;
      al  comma  5,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   «protezione internazionale» e dopo le parole: «triennio 2025-2027» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
      al comma 6, le parole: «2026 di  cui  al  primo  periodo»  sono sostituite dalla seguente: «2026,»,  le  parole:  «della  proiezione» sono sostituite dalle  seguenti:  «delle  proiezioni»  e  le  parole:
«Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Ministero dell'economia e delle finanze»;
      al comma 7, dopo la cifra: «7.957.316» e' inserita la  seguente parola: «annui»;
      al comma 8, secondo periodo, le parole: «come rideterminato  al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «disposto ai sensi del primo periodo» e dopo le parole:  «euro  3.141.950»  e'  inserita  la seguente: «annui»;
      al comma 9, dopo le parole:  «mediante  riduzione»  e  dopo  le parole:  «dall'anno  2026»  e'  inserito   il   seguente   segno   di interpunzione: «,» e le parole: «della  proiezione»  sono  sostituite dalle seguenti: «delle proiezioni».
    All'articolo 5:
      al comma 1:
        la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
          «a) all'articolo 10-bis, comma 6, dopo le parole: "articoli 18, 18-bis," e' inserita la seguente: "18-ter," e le parole:  ",  22,
comma 12-quater," sono sostituite dalla seguente: "e"»;
        alla lettera c), capoverso Art. 18-ter:
          al comma 1, le parole: «sul territorio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nel  territorio»,  le  parole:  «con immediatezza, un» sono sostituite dalle seguenti:  «con  immediatezza un» e dopo le parole: «alla violenza» sono inserite le  seguenti:  «,all'abuso»;
          al comma 3, primo periodo, le parole: «per un anno, o» sono sostituite dalle seguenti: «per un anno o»;
          al comma 4:
          al primo periodo, le parole:  «di  cui  al  comma  3»  sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;
          al secondo periodo, la parola: «Esso» e'  sostituita  dalle seguenti: «Il permesso di cui al presente articolo»;
          al comma 5, dopo le parole:  «del  permesso  di  soggiorno» sono inserite le seguenti: «di cui al presente articolo»;
        alla lettera d), numero 2), le parole: «come  introdotto  dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «introdotto  dalla lettera c) del presente comma»;
      al comma 2, le parole: «cosi' come» sono soppresse.
    All'articolo 6:
      al comma 1:
        al primo periodo, le parole: «cosi' come» sono soppresse e le parole: «del permesso  di  soggiorno  di  cui  al  predetto  articolo 18-ter» sono sostituite dalle seguenti:  «del  medesimo  permesso  di soggiorno»;
        al secondo periodo, le parole: «del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998»;
        al terzo periodo, dopo le parole: «del codice» sono  inserite le seguenti: «del Terzo settore, di cui al»;
      al comma 2:
        al secondo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: «(repertorio atti n. 146/CU del 7 ottobre 2021)»;
        al quarto periodo, dopo le parole:  «articolo  45  del»  sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
      al comma 3, le parole: «, per i quali  non  trova  applicazione l'articolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «.  A  essi  non  si applicano le disposizioni dell'articolo».
    All'articolo 7:
      al comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «del  programma»  sono sostituite dalle seguenti: «al programma».
    All'articolo 8:
      al comma 1, le parole: «cosi' come» sono soppresse.
    All'articolo 9:
      al comma 1, le parole da: «Al decreto» fino  a:  «il  seguente»
sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 76,  comma  4-ter,  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il  seguente periodo».
    All'articolo 10:
      alla  rubrica,  la  parola:  «Modifiche»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Modifica».
    All'articolo 11:
      al comma 1:
        la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
          «b) il comma 2-quater e' sostituito dal seguente:
          "2-quater.  Nei  casi  di  violazione   del   provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le  sanzioni  penali  quando  il fatto costituisce reato, si  applica  al  comandante  della  nave  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  10.000  a euro 50.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6  della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  si  estende  all'armatore  e  al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione  amministrativa  accessoria  del  fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata  per commettere la violazione. L'organo accertatore contesta la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza  ritardo  e  comunque entro cinque  giorni,  trasmette  gli  atti  alla  prefettura-ufficio territoriale  del  Governo  competente  in  relazione  al  luogo   di accertamento  della  violazione,  per  la  decisione  sulla  sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul  fermo  della  nave.  Il prefetto, nei cinque  giorni  successivi,  emana  l'ordinanza  e,  se dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente  dalla  data  della notificazione della contestazione, e nomina custode l'armatore o,  in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido,  che provvede  alla  custodia  della   nave   a   proprie   spese.   Nella determinazione della durata del fermo si ha  riguardo  alla  gravita' della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione  o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle  more dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave e' interdetta la navigazione.  L'avente  diritto  puo'   chiedere   al   prefetto   la restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti dal quarto e dal quinto periodo o quando il prefetto  non  adotta  il provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto  e' ammessa opposizione  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  ai  sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150"»;  
        dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
          «b-bis)  al  comma  2-sexies  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
          1) al secondo periodo, la parola: "per" e' sostituita dalle seguenti: "da dieci a";
          2) il  terzo  e  il  quarto  periodo  sono  sostituiti  dai seguenti: "In caso di  reiterazione  della  violazione,  la  sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo  e'  da  trenta  a sessanta giorni. Si applicano le disposizioni del comma  2-quater  ad eccezione del primo  e  del  terzo  periodo.  In  caso  di  ulteriore reiterazione della violazione, si applica il comma 2-quinquies. Si ha reiterazione nel caso di nuova  violazione  commessa  con  l'utilizzo della medesima nave, contestata anche soltanto a uno degli  autori  o degli  obbligati  in  solido  nei  cui  confronti,  nel   quinquennio precedente, sia stata accertata,  con  provvedimento  esecutivo,  una precedente violazione delle disposizioni del  presente  comma,  salvo che il medesimo autore od obbligato in solido provi che  la  condotta illecita e' avvenuta contro la sua volonta',  manifestata  attraverso comportamenti   idonei   specificamente   volti   a   impedirne    il compimento"»;
        alla lettera d):
          al  capoverso  2-novies,  le  parole:  «in  comando»   sono sostituite dalle seguenti: «al comando dell'aeromobile»;
          al  capoverso  2-decies,  primo  periodo,  le  parole:  «in comando» sono sostituite dalle seguenti: «al comando»;
          al capoverso 2-duodecies, le parole: «di  cui  alla  legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;
          al capoverso 2-terdecies, secondo periodo, le  parole:  «in comando»   sono    sostituite    dalle    seguenti:    «al    comando dell'aeromobile».
    All'articolo 12:
      al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 11» sono inserite  le seguenti: «, comma 1,» e le parole: «al comma 1,» sono soppresse;
      al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, la parola: «paesi»  e' sostituita dalla seguente: «Paesi».
    Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
      «Art.  12-bis  (Modifiche  all'articolo   2-bis   del   decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di  Paesi  di  origine sicuri). - 1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo  28  gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
          "1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dei riscontri  rinvenuti  dalle fonti di informazione  fornite  dalle  organizzazioni  internazionali competenti, sono considerati Paesi  di  origine  sicuri  i  seguenti:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina,  Capo  Verde,  Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Peru', Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia";
          b) al comma 2, secondo periodo, le parole:  "di  parti  del
territorio o" sono soppresse;
          c) al comma  4,  la  parola:  "EASO"  e'  sostituita  dalle seguenti: "Agenzia dell'Unione europea per l'asilo";
          d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
          "4-bis. L'elenco dei Paesi di  origine  sicuri  di  cui  al comma 1 e' aggiornato periodicamente con atto avente forza  di  legge ed e' notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio  dei  ministri,  entro  il  15  gennaio  di ciascun anno, delibera una relazione,  nella  quale,  compatibilmente con le preminenti  esigenze  di  sicurezza  e  di  continuita'  delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui  al comma 4, riferisce sulla situazione  dei  Paesi  inclusi  nell'elenco vigente e di quelli dei quali  intende  promuovere  l'inclusione.  Il Governo  trasmette   la   relazione   alle   competenti   Commissioni
parlamentari".
      Art. 12-ter (Modifiche all'articolo 28 del testo unico  di  cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia  di  unita' familiare).
  - 1. All'articolo 28 del testo unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, le parole: "per asilo,  per"  sono  sostituite dalle seguenti: "in conseguenza del riconoscimento  della  protezione internazionale o per";
        b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
          "1-bis. Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione  dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, devono avere maturato,  al  momento   della richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), c) e d), un periodo  ininterrotto  di  soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale".
      2. Restano ferme le deroghe previste dal citato testo unico  di cui al  decreto  legislativo  n.  286  del  1998  e  dalla  normativa dell'Unione europea.
      Art. 12-quater (Modifica all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  in  materia  di ricongiungimento familiare). - 1. All'articolo 29, comma  3,  lettera a), primo periodo, del testo unico di cui al decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ", previa verifica del numero  degli  occupanti  dell'alloggio  e  degli altri requisiti previsti dal decreto del  Ministro  della  sanita'  5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975"».
    All'articolo 13:
      al comma 3:
        alla lettera a), numero 1), le parole da: «, dopo le  parole»
fino alla fine del numero  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  le parole: "che certifica la  sua  qualita'  di  richiedente  protezione internazionale" sono sostituite dalle seguenti:  "recante  il  codice unico   d'identita',   assegnato   in   esito   alle   attivita'   di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal richiedente"»;
        alla lettera b), numero 3), capoverso 2-bis, le  parole:  «di frontiera» sono sostituite dalle seguenti: «alla frontiera»;
        alla rubrica, le parole: «in frontiera dei richiedenti»  sono sostituite dalle seguenti: «alla frontiera per i richiedenti».
    All'articolo 14:
      al comma 1:
        alla  lettera  a),  capoverso  b-bis),  le  parole:  «domanda reiterata» sono sostituite dalle seguenti: «"domanda reiterata"»;  
        alla lettera c), capoverso Art. 23-bis:
          al comma 1, lettera b), dopo la  parola:  «Commissione»  e' inserita la seguente: «territoriale»;
          al comma 2, le  parole:  «in  linea  con  l'articolo»  sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo»;
          al comma 5, le  parole:  «di  cui  al  comma  3,  e'»  sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 e'» e le  parole:  «del mancato  svolgimento  del  colloquio  o   dell'allontanamento»   sono sostituite  dalle  seguenti:  «dell'allontanamento  o  della  mancata presentazione al colloquio, di cui rispettivamente alle lettere a)  e b) del comma 1 del presente articolo».
    All'articolo 15:
      al comma 1, lettera  a),  capoverso  1-quater,  le  parole:  «e dell'articolo 33, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «anche nel caso di cui  all'articolo  33,  comma  3»  e  la  parola:  «1.1.»  e' sostituita dalla seguente: «1.1,».
    Nel capo III, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
      «Art. 15-bis (Mezzi e materiali destinati  al  controllo  delle frontiere e dei flussi  migratori  e  alle  attivita'  di  ricerca  e soccorso in mare). - 1. In considerazione delle  speciali  misure  di sicurezza  necessarie   nell'esecuzione   dei   relativi   contratti, l'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi  relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a  Paesi terzi per il rafforzamento delle capacita' di  gestione  e  controllo delle frontiere e dei flussi migratori nel territorio nazionale e per le attivita' di ricerca e soccorso in mare, e'  effettuato  ai  sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera  b),  del  codice  dei  contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
      2. In relazione agli appalti di cui al  comma  1  del  presente articolo non si applica l'articolo 139, comma 2, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
      3. Per i contratti di cui al presente articolo al cui  oggetto, atti o modalita'  di  esecuzione  e'  attribuita  una  classifica  di segretezza, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 139  del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  per  i contratti di cui alla lettera a) del comma 1  del  medesimo  articolo 139 e dalle altre disposizioni normative in materia di  tutela  delle informazioni classificate.
      Art. 15-ter (Modifiche all'articolo 14-ter del testo  unico  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  in  materia  di rimpatrio volontario e assistito). - 1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di  cui  al   decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, dopo le parole: "comma 2-bis,"  sono  inserite le seguenti: "e della provenienza da Stati o territori  con  i  quali non sono in vigore accordi di riammissione";
        b) al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
          "b) si trovano nelle condizioni  di  cui  all'articolo  13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non  hanno  ottemperato  a  uno  dei provvedimenti emessi dalla competente autorita' in  applicazione  del medesimo articolo 13, comma 13".
      Art. 15-quater (Modifica all'articolo 4 del testo unico di  cui al decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  in  materia  di interoperabilita'  dei  sistemi   informativi   per   le   frontiere,
l'immigrazione e la sicurezza). - 1. All'articolo 4, comma 2-bis, del testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il  secondo  periodo sono inseriti i seguenti: "La comunicazione relativa al rilascio,  al rifiuto,  all'annullamento  o  alla  revoca  dell'autorizzazione   e' effettuata, secondo le modalita' previste dagli articoli 38 e 42  del predetto  regolamento  (UE)  2018/1240,  esclusivamente  tramite   il servizio di posta elettronica ed e' inviata  all'indirizzo  di  posta elettronica di cui all'articolo 17,  paragrafo  2,  lettera  g),  del medesimo regolamento, fornito dal richiedente nel modulo di  domanda.
La notificazione si intende perfezionata  nel  momento  dell'avvenuto invio del messaggio di posta elettronica".
      Art. 15-quinquies (Disposizioni relative alle procedure per  il riconoscimento della protezione internazionale e all'accoglienza  dei richiedenti).  -  1.  All'articolo  28-bis,  comma  2,  del   decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
        "e-bis)  richiedente  che  e'  entrato  o  si  e'  trattenuto irregolarmente in  Italia  e  ha  presentato  domanda  di  protezione internazionale,  senza  giustificato  motivo,  oltre  il  termine  di novanta giorni dal suo ingresso in Italia".
      2.  Al  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
          "2-bis.  Nel  rispetto  dell'articolo  20  della  direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno 2013, non e' ammesso alle misure di accoglienza il  richiedente  che, senza  giustificato  motivo,  ha  presentato  domanda  di  protezione internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma  2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25.  La decisione sull'ammissione e' adottata, in forma scritta  e  motivata, dal prefetto competente per territorio in ragione del  luogo  ove  e' presentata la domanda di  protezione  internazionale  e  tiene  conto della vulnerabilita' del richiedente";
        b) all'articolo 8, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
          "2-bis. Fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  1, commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di  cui  agli articoli 9 e 11 e' assicurata con priorita' a coloro che sono  giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni  di  salvataggio  in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse".
      Art. 15-sexies (Disposizioni in materia  di  personale  per  le esigenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo e  delle Commissioni  territoriali  per  il  riconoscimento  della  protezione internazionale). - 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 4:
          1)   al   comma   1-bis,   dopo   le   parole:   "a    cura dell'Amministrazione medesima" sono inserite le seguenti: ", che puo' anche avvalersi del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno,";
          2) al comma 3:
          2.1) al primo periodo, dopo le parole: "ai sensi del  comma 1-bis," sono inserite le seguenti: "nonche', in  via  temporanea,  da prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo  determinato  in possesso di adeguata professionalita'  e  da  personale  dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, appositamente formati in materia  di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno,";
          2.2) il settimo e  l'ottavo  periodo  sono  sostituiti  dai seguenti: "Alle sedute della Commissione partecipano  il  funzionario prefettizio  con  funzioni   di   presidente,   l'esperto   designato dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis e del primo periodo del presente comma, tra cui il componente che ha svolto il  colloquio  ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della  Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze  ai  componenti  con compiti istruttori e per la loro  partecipazione  alle  sedute  della Commissione stessa";
          2.3) al decimo periodo, le parole: "da non oltre due  anni" sono soppresse;
        b) all'articolo 5:
          1) al comma 2, sesto periodo,  la  parola:  "partecipa"  e' sostituita  dalla  seguente:  "partecipano"   e   dopo   le   parole:
"dell'UNHCR"   sono   aggiunte   le   seguenti:   "e   i   funzionari amministrativi di cui al comma 2-bis";
          2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          "2-bis.  Le  attivita'  istruttorie  per   i   procedimenti amministrativi di competenza, tra cui  l'audizione  dell'interessato, sono  svolte  dai  componenti  della  Commissione  nazionale  o   dai funzionari amministrativi con compiti istruttori ad  essa  assegnati.
Il presidente della Commissione fissa i  criteri  per  l'assegnazione dei   procedimenti   e   per   la   partecipazione   dei   funzionari amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si applicano  le disposizioni  dell'articolo  4,  comma  3,  undicesimo  e  dodicesimo periodo";
        c) all'articolo 12,  comma  1-bis,  il  primo  e  il  secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:  "Il  colloquio  si  svolge  di norma alla presenza  del  componente  con  compiti  istruttori  della domanda  di  protezione,  ove  possibile  dello  stesso   sesso   del richiedente.  Il  componente  con  compiti  istruttori  sottopone  la proposta di deliberazione  alla  Commissione,  che  decide  ai  sensi dell'articolo 4, comma 4".
      2. All'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del regolamento  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  giugno 2019, n. 78, le parole: "della Commissione nazionale per  il  diritto di asilo  e"  sono  soppresse.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.  400, sono  apportate,  in  relazione  al  primo  periodo,  le   necessarie modifiche al predetto regolamento di cui al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019.  Il  medesimo  regolamento prevede,  con  effetto  dalla  data  della  sua  entrata  in  vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso primo periodo.
      3. Al fine di semplificare e di accelerare la  riorganizzazione del Ministero dell'interno, anche per quanto  concerne  l'adeguamento alle modifiche della dotazione organica intervenute con la  legge  30 dicembre 2023, n. 213, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto  fino  al  31  dicembre  2025  le modifiche al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 11 giugno  2019,  n.  78,  sono  adottate  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, previo parere del Consiglio  di  Stato  e  previa  deliberazione  del Consiglio dei ministri».
    L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 16 (Modifica all'articolo 3 e introduzione  dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio  2017,  n.  13,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46). - 1. Al capo I del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 3, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
          "c) per le controversie aventi  ad  oggetto  l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del  decreto  legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento  dei presupposti per la protezione  speciale  a  norma  dell'articolo  32, comma 3, del medesimo decreto legislativo";
        b) dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
          "Art. 5-bis (Competenza della corte d'appello). - 1. Per  i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con  il quale  il  questore  dispone  il  trattenimento  o  la  proroga   del trattenimento del richiedente protezione internazionale,  adottato  a norma degli articoli 6, 6-bis e  6-ter  del  decreto  legislativo  18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' per la  convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 e' competente la corte d'appello  di  cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69,  nel  cui distretto ha sede  il  questore  che  ha  adottato  il  provvedimento oggetto di convalida.
          2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la  corte  d'appello giudica in composizione monocratica"».
    All'articolo 17:
      al comma 1:
      alla lettera a), il numero 1) e' soppresso;
      alla lettera b):
      al numero 2):
          al  capoverso  2-bis,  le  parole:   «Nei   casi   di   cui all'articolo 28-bis, commi  1,  2  e  2-bis»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2,  lettere a), d) ed e)» e le parole: «comma  2-ter.";»  sono  sostituite  dalle seguenti: «comma 2-ter.»;
          al capoverso 2-ter, le parole: «Quando  nei  confronti  del ricorrente e' stato adottato un  provvedimento  di  trattenimento  ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n.  142  del  2015» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche  se  il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero e' sottoposto  a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis  del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,» e le parole: «decorrente dalla data di notifica» sono sostituite dalle  seguenti:  «decorrenti
dalla data di notificazione»;
          dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
          «2-bis) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
          "4. Nei casi previsti dal comma  3,  l'efficacia  esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte,
con  decreto  motivato,  quando  ricorrono  gravi  e   circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere  proposta,  a  pena  di inammissibilita',  con  il  ricorso  introduttivo.  Il   ricorso   e' notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le  modalita' di cui al comma 6. Il Ministero  dell'interno  puo'  depositare  note difensive entro tre  giorni  dalla  notificazione.  Se  il  Ministero dell'interno  deposita  note  difensive  la  parte  ricorrente   puo' depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il  giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque  giorni.
Se  il  Ministero  dell'interno  non  si  avvale  della  facolta'  di depositare note difensive, prevista dal quarto  periodo,  il  termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b),  c)  e  d)  del comma 3, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
          4-bis. Avverso il decreto di cui  al  comma  4  e'  ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla  comunicazione  del  decreto  a  cura  della  cancelleria,   da effettuare  anche  nei  confronti  della  parte  non  costituita.  Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura  civile.  Il reclamo e' comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del  reclamo  non  sospende  l'efficacia  esecutiva  del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con  decreto  immediatamente  esecutivo,  entro  dieci  giorni  dalla presentazione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma"»;
          il numero 3) e' soppresso;
        la lettera c) e' soppressa;
        alla lettera d):
          al numero 1), il capoverso 1 e' sostituito dal seguente:
          «1. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma  2,  lettere b), b-bis) e c), del presente decreto,  anche  se  il  ricorrente  si trova in  stato  di  trattenimento  ovvero  e'  sottoposto  a  misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.  142,  contro  la  decisione  della Commissione territoriale e'  ammesso  ricorso  nel  termine  indicato dall'articolo  35-bis,  comma  2-ter,  del   presente   decreto.   La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione  non  sospende l'efficacia  esecutiva  del  provvedimento  impugnato.  L'istanza  di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  e' proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo»;
          dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
          «1-bis)  al  comma  2,  terzo  periodo,  le  parole:   "non impugnabile" sono soppresse;
          1-ter) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
          "2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2 e' ammesso reclamo alla corte d'appello; si  applicano  le  disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis"»;
          il numero 2) e' soppresso.
    L'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 18 (Modifiche al decreto legislativo 18 agosto  2015,  n. 142). - 1. Al decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6:
          1) al comma 5:
          1.1) il primo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o  la proroga del trattenimento e' adottato per iscritto, e'  corredato  di motivazione e reca l'indicazione che il richiedente  ha  facolta'  di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di  difensore.
Il  provvedimento  e'  trasmesso,  senza  ritardo  e  comunque  entro quarantotto ore dalla sua  adozione,  alla  corte  d'appello  di  cui all'articolo  5-bis  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46";
          1.2) all'ultimo periodo,  le  parole:  "al  tribunale  sede della sezione specializzata in  materia  di  immigrazione  protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione europea"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "alla  corte  d'appello competente";
          2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
          "5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del  comma 5 e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14,  comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
          3) al comma 8, le parole: "del  tribunale  in  composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "della corte d'appello";  
          b) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: "il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini dell'Unione  europea"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la  corte d'appello"».
    Nel capo IV, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:
      «Art. 18-bis (Modifiche agli articoli 10-ter  e  14  del  testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). - 1.  Al testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo,  le  parole:
"il  Tribunale  sede  della  sezione  specializzata  in  materia   di immigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini dell'Unione europea" sono sostituite  dalle  seguenti:  "la corte d'appello";
  &nb

 

Giovedì, 12 Dicembre 2024