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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2012 (GU n. 117 del 21-5-2012 )

Proroga dei permessi di soggiorno per motivi umanitari a favore di cittadini nordafricani

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2012

Proroga dei permessi di soggiorno per motivi umanitari  a  favore  di cittadini nordafricani.

                 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza  nel territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al  31  dicembre 2011, e 6 ottobre 2011, con il quale lo stato di emergenza  e'  stato prorogato per tutto l'anno 2012;
  Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante "Testo Unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero";
  Visti altresi' l'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 286 del 1998 e l'articolo 11, comma 1, lettera  c-ter,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e  successive modificazioni, recante regolamento di attuazione del  predetto  Testo Unico;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011, concernente le misure umanitarie di  protezione  temporanea  da assicurarsi  nel  territorio  dello  Stato  a  favore  di   cittadini appartenenti  ai  Paesi  del  Nord  Africa  affluiti  nel  territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile  2011,  ed in particolare l'articolo 2 con il quale sono  state  individuate  le condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del  permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai  sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del citato  D.P.R.  n.  394 del 1999;
  Visto il successivo D.P.C.M. 6 ottobre 2011, con il quale e'  stata disposta la proroga del termine di scadenza dei predetti permessi  di ulteriori sei mesi;
  Tenuto conto del proficuo rapporto di collaborazione in essere  con le autorita' del nuovo Governo tunisino nell'azione di contrasto alla tratta degli esseri umani e all'immigrazione clandestina, nonche' sul complesso delle politiche migratorie;
  Preso  atto  delle  rinnovate  richieste  di  dette  autorita'   di proseguire nelle linee di cooperazione e collaborazione gia' avviate;
  Rilevato che una cospicua parte dei cittadini stranieri beneficiari delle su indicate misure  di  protezione  umanitaria  ha  conseguito,
tramite la  conversione  del  titolo  in  possesso,  un  permesso  di soggiorno per motivi di lavoro o per altre tipologie  previste  dalla legge;
  Ritenuto che una  ulteriore  proroga  delle  misure  umanitarie  di protezione  temporanea  possa  rafforzare  il  processo  di  graduale inserimento dei predetti migranti nel tessuto  sociale  ed  economico del Paese, consentendo, al contempo, di  sviluppare,  per  quanti  di loro siano interessati, programmi per il rientro volontario nei Paesi di origine o di provenienza;
  Considerato che l'adozione di tali misure si iscrive nel quadro  di una piu' complessiva strategia atta a favorire il progressivo rientro dall'emergenza;
  Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per  prorogare  di ulteriori sei mesi il termine di durata dei permessi umanitari di cui al predetto articolo 2", comma 1, del D.P.C.M. 5  aprile  2011,  gia' prorogato con il successivo decreto 6 ottobre 2011;
  D'intesa  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali;
                
Decreta:

 Art. 1

 
  1. Il termine di  sei  mesi,  di  cui  all'articolo  comma  1,  del D.P.C.M. 5 aprile 2011, come prorogato dal D.P.C.M. 6  ottobre  2011, relativo alla durata dei permessi di soggiorno rilasciati per  motivi umanitari ai sensi dell'art. 11 comma 1, lettera c-ter,  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e  successive modificazioni, e' prorogato  di  ulteriori  sei  mesi  alle  medesime condizioni di cui ai predetti D.P.C.M.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  decreto  si provvede a carico del Fondo nazionale della protezione civile.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

    Roma, 15 maggio 2012


                
Il Presidente       
del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'economia  
e delle finanze      
Monti          

        
     

 

Lunedì, 21 Maggio 2012