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Decreto Legislativo 28 giugno 2012 , n. 108 (GU n. 171 del 24-7-2012 )

Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/2012
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del  25  maggio  2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi  terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati;
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in  particolare, l'articolo 21 che ha delegato il  Governo  a  recepire  la  direttiva 2009/50/CE;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei Ministri;
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante regolamento recante norme di attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello straniero;
  Vista la legge 28  maggio  2007,  n.  68,  recante  disciplina  dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio;
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 11 maggio 2011, in materia  di  visti  d'ingresso,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2011;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2012;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 7 giugno 2012;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle  finanze, dell'interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
 
E m a n a
 
il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1
 
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui  al decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo l'articolo 27-ter e' inserito il seguente:
  «Art. 27-quater (Ingresso  e  soggiorno  per  lavoratori  altamente qualificati. Rilascio della Carta blu  UE)  -  1.  L'ingresso  ed  il soggiorno, per periodi superiori a tre  mesi  e'  consentito,  al  di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri,  di seguito denominati lavoratori stranieri  altamente  qualificati,  che intendono svolgere prestazioni  lavorative  retribuite  per  conto  o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra  persona  fisica  o giuridica e che sono in possesso:
    a) del titolo di istruzione  superiore  rilasciato  da  autorita' competente  nel  Paese  dove  e'  stato  conseguito  che  attesti  il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica  professionale  superiore,  come rientrante nei livelli 1, 2 e 3  della  classificazione  ISTAT  delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata  dal  paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
    b) dei requisiti previsti  dal  decreto  legislativo  6  novembre 2007,   n.   206,   limitatamente   all'esercizio   di    professioni regolamentate.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:
    a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
    b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari  della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;
    c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

  3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  agli stranieri:
    a) che soggiornano a  titolo  di  protezione  temporanea,  o  per motivi umanitari ovvero  hanno  richiesto  il  relativo  permesso  di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
    b)  che  soggiornano  in   quanto   beneficiari   di   protezione internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva  2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004,  cosi'  come  recepita  dal  decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e  della  direttiva  2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, cosi' come recepita  dal  decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  e  successive  modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento  di  tale  protezione  e  sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
    c) che chiedono di soggiornare  in  qualita'  di  ricercatori  ai sensi dell'articolo 27-ter;
    d)  che  sono  familiari  di  cittadini  dell'Unione  che   hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera  circolazione  in conformita' alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo  e  del Consiglio, del 29  aprile  2004,  cosi'  come  recepita  dal  decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
    e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo  periodo e soggiornano ai sensi  dell'articolo  9-bis  per  motivi  di  lavoro autonomo o subordinato;
    f) che fanno ingresso in uno Stato membro in  virtu'  di  impegni previsti da un accordo internazionale che  agevola  l'ingresso  e  il soggiorno temporaneo di  determinate  categorie  di  persone  fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
    g) che soggiornano in qualita' di lavoratori stagionali;
    h)  che  soggiornano  in  Italia,  in  qualita'   di   lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere  a),  g),  ed i), in conformita' alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo  e del Consiglio del 16 dicembre 2006, cosi' come recepita  dal  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
    i) che in virtu' di  accordi  conclusi  tra  il  Paese  terzo  di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla  libera  circolazione  equivalente  a   quelli   dei   cittadini dell'Unione;
    l) che sono destinatari di un provvedimento di  espulsione  anche se sospeso.

  4. La domanda di nulla osta al lavoro per  i  lavoratori  stranieri altamente  qualificati  e'  presentata  dal  datore  di  lavoro  allo sportello  unico  per  l'immigrazione  presso  la  prefettura-ufficio territoriale del  Governo.  La  presentazione  della  domanda  ed  il rilascio del nulla osta, dei visti di  ingresso  e  dei  permessi  di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui  all'articolo  22, fatte  salve  le  specifiche  prescrizioni  previste   dal   presente articolo.
  5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della  domanda  di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma  2  dell'articolo  22 deve indicare, a pena di rigetto della domanda:
    a) la proposta di contratto  di  lavoro  o  l'offerta  di  lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di  una attivita' lavorativa  che  richiede  il  possesso  di  una  qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a);
    b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica  professionale superiore, come indicati al comma  1,  lettera  a),  posseduti  dallo straniero;
    c) l'importo dello stipendio annuale  lordo,  come  ricavato  dal contratto di lavoro ovvero  dall'offerta  vincolante,  che  non  deve essere  inferiore  al  triplo  del  livello   minimo   previsto   per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

  6.
Lo sportello unico  per  l'immigrazione  convoca  il  datore  di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non  oltre  novanta  giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo  termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa.  Gli  stranieri di cui al comma 2, lettera c), del  presente  articolo,  regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale,  accedono  alla  procedura  di rilascio del  nulla  osta  al  lavoro  a  prescindere  dal  requisito
dell'effettiva residenza all'estero.

  7.  Il  rilascio  del  nulla  osta  al  lavoro  e'  subordinato  al preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo  22, comma 4.

  8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una  comunicazione  del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in  cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore  di  lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste  dal  comma  5  e dall'articolo 27, comma 1-quater.  Ai  fini  dell'applicazione  delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve  dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10.

  9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel caso sia  stato rilasciato, e' revocato se i documenti di cui al comma 5  sono  stati ottenuti mediante frode  o  sono  stati  falsificati  o  contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso  lo  sportello  unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno  entro  il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo  che  il  ritardo  sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche  del  nulla  osta  sono comunicate al Ministero degli affari esteri  tramite  i  collegamenti telematici.

  10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se il  datore  di lavoro  risulti  condannato  negli  ultimi  cinque  anni,  anche  con sentenza non  definitiva,  compresa  quella  adottata  a  seguito  di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del codice di procedura penale, per:
    a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia  verso  altri  Stati  o  per reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da impiegare in attivita' illecite;
    b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
    c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.

  11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato  allo svolgimento di attivita' lavorative e'  rilasciato  dal  Questore  un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8,  recante  la dicitura 'Carta  blu  UE',  nella  rubrica  'tipo  di  permesso'.  Il permesso di soggiorno e' rilasciato,  a  seguito  della  stipula  del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis  e  della comunicazione  di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  di   cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n. 608, con durata biennale, nel caso di contratto  di  lavoro  a  tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro piu' tre mesi, negli altri casi.

  12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo  e' rifiutato ovvero, nel  caso  sia  stato  concesso,  e'  revocato  nei seguenti casi:
    a) se e'  stato  ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o  e'  stato falsificato o contraffatto;
    b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva  o  non  soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno  previste  dal  presente testo unico o se soggiorna per fini diversi  da  quelli  per  cui  lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
    c) se lo straniero non ha rispettato  le  condizioni  di  cui  al comma 13;
    d)  qualora  lo  straniero  non  abbia  risorse  sufficienti  per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza  ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione  del  periodo di disoccupazione.

  13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita  esclusivamente attivita' lavorative conformi alle condizioni di ammissione  previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali e' stata  rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di datore  di  lavoro  nel  corso  dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da  parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni
dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo  contratto  di lavoro o offerta vincolante, il parere della  Direzione  territoriale competente si intende acquisito.

  14. E' escluso l'accesso al lavoro se  le  attivita'  dello  stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o  indiretto di pubblici  poteri,  ovvero  attengono  alla  tutela  dell'interesse nazionale. E' altresi' escluso l'accesso al lavoro nei casi  in  cui, conformemente  alla  legge  nazionale  o  comunitaria   vigente,   le attivita' dello stesso siano riservate  ai  cittadini  nazionali,  ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.

  15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a  quello  riservato  ai  cittadini,  conformemente  alla   normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del  lavoro  nei  primi due anni, come previsto al comma 13.

  16. Il ricongiungimento familiare  e'  consentito  al  titolare  di Carta blu UE, indipendentemente dalla  durata  del  suo  permesso  di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo  29.  Ai familiari e' rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE.

  17. Dopo diciotto mesi  di  soggiorno  legale  in  un  altro  Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE,  rilasciata  da  detto Stato, puo' fare ingresso in Italia senza necessita'  del  visto,  al fine di esercitare un'attivita' lavorativa, alle condizioni  previste dal presente articolo. Entro un  mese  dall'ingresso  nel  territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla  osta  al lavoro con la procedura prevista al comma 4  e  alle  condizioni  del presente articolo. Il nulla osta e' rilasciato entro il termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro puo' essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta  blu  UE  soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico  e' rilasciato dal Questore il permesso  secondo  le  modalita'  ed  alle condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio  e' informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente  Carta  blu UE. Nei confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o  revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero  questo  ultimo  non  e' stato rinnovato, e' disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento e' effettuato  verso  lo  Stato  membro  dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso  in  cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o  sia
stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE  riammesso in Italia ai sensi del presente comma si  applicano  le  disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11.  Ai  familiari  dello  straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro  di  provenienza  e  del  documento  di viaggio valido, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi  di famiglia,  ai  sensi  dell'articolo  30,  commi  2,  3  e  6,  previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di  essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

  18. Per quanto non espressamente  previsto  dal  presente  articolo trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  all'articolo  22,  in quanto compatibili.»;
    b) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente:
  «Art. 9-ter (Status di  soggiornante  di  lungo  periodo-CE  per  i titolari di Carta blu UE) - 1. Lo straniero titolare di Carta blu  UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato  al  soggiorno  in Italia  alle  condizioni  previste  dall'articolo   27-quater,   puo' chiedere al Questore il rilascio del permesso  di  soggiorno  CE  per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri  che dimostrino:
    a) di aver  soggiornato,  legalmente  ed  ininterrottamente,  per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto  titolari  di  Carta blu UE;
    b) di essere in possesso, da almeno  due  anni,  di  un  permesso Carta blu UE ai  sensi  dell'articolo  27-quater.  Le  assenze  dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la  durata  del periodo di cui al presente comma  e  sono  incluse  nel  computo  del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici  mesi  consecutivi  e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a).
  3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti  previsti al comma 2, e' rilasciato dal questore un permesso  di  soggiorno  CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'.
  4. Il permesso di soggiorno di cui al comma  1  e'  revocato  nelle ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c)  ed  e), nonche' nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi.
  5.  Ai  familiari  dello  straniero  titolare  di  un  permesso  di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, e'  rilasciato un permesso di soggiorno  per  motivi  di  famiglia  ai  sensi  degli articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6,  previa  dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
  6.  Ai  familiari  dello  straniero  titolare  di  un  permesso  di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi  del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  9, comma 1, e' rilasciato il permesso di soggiorno CE  per  soggiornanti di  lungo  periodo  qualora  abbiano   soggiornato,   legalmente   ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di  cui gli ultimi due nel territorio nazionale.».

        
                    Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti definiti.
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i regolamenti.
              La direttiva 2009/50/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2009, n. L 155.
              Il testo dell'articolo 21 della legge 15 dicembre 2011,  n.  217  (Disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita' europee  -  Legge  comunitaria  2010),   pubblicata   nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
              "Art. 21. (Delega al  Governo  per  l'attuazione  delle direttive  2009/38/CE,  relativa  al   comitato   aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro  dei cittadini di paesi terzi) - 1. Il Governo  e'  delegato  ad adottare, entro il  termine  di  tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche  europee  e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli  affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle  finanze  e dell'interno,  uno   o   piu'   decreti   legislativi   per  l'attuazione  delle  direttive  2009/38/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del  6  maggio  2009,  riguardante l'istituzione di un comitato aziendale  europeo  o  di  una
          procedura  per  l'informazione  e  la   consultazione   dei lavoratori  nelle  imprese  e  nei  gruppi  di  imprese  di dimensioni   comunitarie   (rifusione),   2009/50/CE    del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di  cittadini  di  paesi  terzi  che  intendano svolgere lavori altamente  qualificati,  e  2009/52/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce  norme   minime   relative   a   sanzioni   e   a           provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di  lavoro   che  impiegano cittadini di paesi  terzi  il  cui  soggiorno  e' irregolare.". 
              La  legge  23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.  Il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto  1998,  n. 191, S.O.
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di  attuazione  del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.  286) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3  novembre 1999, n. 258, S.O.
              La  legge  28  maggio  2007,  n.  68  (Disciplina   dei soggiorni di  breve  durata  degli  stranieri  per  visite, affari, turismo e  studio)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 1 giugno 2007, n. 126.
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti  al  decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286, si veda nelle note alle premesse.

        
      

Art. 2
 
Norma finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del  presente  decreto  legislativo  non  devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Le amministrazioni competenti  provvedono  all'attuazione  del  medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie previste a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 28 giugno 2012
 
                             NAPOLITANO
 
                              Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri  e  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
 
                              Moavero  Milanesi,  Ministro  per   gli
                              affari europei
 
                              Fornero, Ministro del  lavoro  e  delle
                              politiche sociali
 
                              Terzi  di  Sant'Agata,  Ministro  degli
                              affari esteri
 
                              Severino, Ministro della giustizia
 
                              Cancellieri, Ministro dell'interno
 
                              Patroni   Griffi,   Ministro   per   la
                              pubblica    amministrazione    e     la
                              semplificazione
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

        
     

 

Martedì, 24 Luglio 2012