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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2012 (GU n. 273 del 22-11-2012 )

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato, per l'anno 2012.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   Testo   unico   delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero;
  Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico  sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  sulla  base  dei  criteri generali per la definizione dei  flussi  d'ingresso  individuati  nel documento   programmatico   triennale,   relativo    alla    politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di  programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere  in via transitoria, con proprio  decreto,  entro  il  30  novembre,  nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento  recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
  Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 172  del  25  luglio  2012,  recante  attuazione  della  direttiva 2009/52/CE  che  introduce  norme  minime  relative  a   sanzioni   e provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di  lavoro  che  impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare;
  Considerato che il documento programmatico triennale non  e'  stato emanato;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2010,  concernente la programmazione transitoria dei flussi  d'ingresso  dei  lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per  l'anno 2010, che prevede una quota massima d'ingresso per motivi  di  lavoro non stagionale di 98.080 lavoratori non comunitari, che  si  aggiunge alla quota di 6.000 lavoratori non comunitari gia' prevista,  in  via di anticipazione, con il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 1° aprile 2010, per una quota  complessiva  autorizzata  per l'anno 2010 pari a 104.080 unita';
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.  92  del  19  aprile  2012,   concernente   la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per  l'anno  2012,  che  prevede  tra  l'altro,  all'art.   2,   come anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso  per  l'anno 2012  di  lavoratori  non  comunitari  per  motivi  di   lavoro   non stagionale, una quota di 4.000  cittadini  non  comunitari  residenti all'estero  che  abbiano  completato  programmi   di   istruzione   e formazione nel paese di origine ai  sensi  dell'art.  23  del  citato testo unico sull'immigrazione;
  Tenuto  conto  delle  esigenze  di  specifici  settori   produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari  settori imprenditoriali e professionali;
  Visto l'art. 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa  la previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori  di  origine italiana;
  Considerata inoltre l'esigenza  di  consentire  la  conversione  in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
  Considerato che la disposizione transitoria  prevista  dall'art.  5 del decreto legislativo n. 109 del  2012  sopra  citato,  prevede  la facolta'  per  i  datori  di  lavoro  che   occupano   irregolarmente lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale, di dichiarare la sussistenza del  rapporto  di  lavoro  allo  sportello  unico  per l'immigrazione;
  Rilevato che permane  comunque  l'esigenza  di  prevedere  -  quale ulteriore anticipazione della programmazione dei flussi  di  ingresso in Italia, per l'anno 2012, di lavoratori non comunitari  per  motivi di   lavoro   non   stagionale   -   specifiche   quote    destinate, rispettivamente, all'ingresso di lavoratori autonomi,  di  lavoratori di origine  italiana,  nonche'  di  prevedere  quote  destinate  alla conversione in permessi di soggiorno per  lavoro  subordinato  e  per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
  Considerato che - avuto riguardo all'attuale congiuntura  economica in Italia che evidenzia  una  generale  contrazione  dei  livelli  di occupazione - e' opportuno prevedere gli ingressi di  lavoratori  non comunitari per motivi di lavoro non  stagionale  in  misura  ridotta, fatte   salve   eventuali   successive   esigenze,   rispetto    alla corrispondente  quota  complessivamente  autorizzata  con  i   citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010 e 30 novembre 2010;
  Rilevato che ai fini anzidetti puo'  provvedersi  con  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da  adottare,  in  via  di programmazione transitoria, nel limite della  quota  complessivamente utilizzabile per l'anno 2012, risultante dalle  corrispondenti  quote di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzate,  con  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°  aprile  2010  e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30  novembre 2010, detratta la quota di 4.000 unita' gia' disposta, per l'ingresso di  lavoratori  formati  all'estero,  dall'art.  2  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012;
 
Decreta:
 
Art. 1
 
  1. A  titolo  di  anticipazione  della  programmazione  dei  flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per  motivi  di  lavoro  non stagionale per l'anno  2012,  sono  ammessi  in  Italia,  in  via  di programmazione transitoria, per  motivi  di  lavoro  subordinato  non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 13.850 unita'.
    
  
Art. 2
 
  Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' consentito l'ingresso in  Italia,  per  motivi  di  lavoro  autonomo,  di  2.000  cittadini stranieri  non  comunitari  residenti  all'estero  appartenenti  alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attivita' di  interesse per  l'economia  italiana;  liberi  professionisti  riconducibili   a professioni vigilate, oppure  non  regolamentate  ma  comprese  negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure  societarie  di societa' non cooperative, espressamente previste  dalle  disposizioni vigenti in materia  di  visti  d'ingresso;  artisti  di  chiara  fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati  da enti pubblici oppure da enti privati.
      
   
Art. 3
 
    Nell'ambito della quota  di  cui  all'art.  1,  sono  ammessi  in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e  di  lavoro autonomo, entro una  quota  di  100  unita',  lavoratori  di  origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado  in linea  diretta  di  ascendenza,  residenti  in  Argentina,   Uruguay, Venezuela e Brasile.
     
   
Art. 4
 
  1. Nell'ambito della quota di cui all'art.  1,  e'  autorizzata  la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
      a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
      b) 6.000  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o formazione professionale;
      c) 500 permessi di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato  membro dell'Unione europea.
  2.  Nell'ambito  della  quota  di  cui  all'art.  1,   e'   inoltre autorizzata la  conversione  in  permessi  di  soggiorno  per  lavoro autonomo di:
      a) 1.000  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o formazione professionale;
      b) 250 permessi di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
  
   
Art. 5
 
    Le quote per lavoro subordinato  previste  dal  presente  decreto saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali sulla base delle effettive domande pervenute.
      
   
Art. 6
 
     
   I termini per la presentazione delle domande ai sensi del  presente decreto decorrono dalle ore 9,00 del quindicesimo  giorno  successivo alla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      
   
Art. 7
 
  Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  qualora vengano  rilevate  quote  significative  non  utilizzate  tra  quelle previste dal presente decreto, tali quote, ferma  restando  la  quota complessiva  prevista  dall'art.  1,  possono   essere   diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro.
      Roma, 16 ottobre 2012
 
Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 239

        
     

 

Martedì, 16 Ottobre 2012