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Protocollo relativo allo status di rifugiato New York 31 gennaio 1967 (G.U. n°79 del 28/03/1970)

Protocollo relativo allo status di rifugiato

PROTOCOLLO RELATIVO ALLO STATUS DI RIFUGIATO
Adottato a New York il 31 gennaio 1967 Entrato in vigore il 4 ottobre 1967.

Reso esecutivo in Italia con Legge n°95 del 14/02/1970



Gli Stati aderenti al presente Protocollo,

Considerando che la Convenzione sullo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (detta qui di seguito "Convenzione") è applicabile soltanto alle persone rifugiatesi a cagione di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951, considerando che dopo l’approvazione della Convenzione sono apparse nuove categorie di rifugiati, le quali pertanto possono essere escluse dalla Convenzione, considerando l’opportunità di applicare il medesimo statuto a tutti i rifugiati compresi nella definizione espressa dalla Convenzione, senza tener conto della data limite del 1° gennaio 1951,
hanno convenuto quanto segue:

Art. I Disposizione generale
1. Gli Stati partecipanti al presente Protocollo si obbligano ad applicare ai rifugiati, definiti in seguito come tali, gli articoli 2 a 34 della Convenzione.
2. Ai fini del presente Protocollo, il termine "rifugiato", salvo restando quanto riguarda l’applicazione del paragrafo 3 seguente, indica ogni persona corrispondente alla definizione espressa nell’articolo 1 della Convenzione, come se le locuzioni "... per causa di avvenimenti anteriori al l’gennaio 1951" e "... in seguito a tali avvenimenti" non fossero recepite nel paragrafo 2 sezione A, dell’articolo 1.
3. Il presente Protocollo va applicato dagli Stati partecipanti senza limitazione geografica alcuna; tuttavia, le dichiarazioni espresse, in virtù della sezione B paragrafo 1 capoverso a dell’articolo 1 della Convenzione, da Stati partecipanti alla stessa, sono parimenti applicabili al presente Protocollo, sempre che gli obblighi dello Stato dichiarante non siano stati estesi, giusta la sezione B paragrafo 2 dell’articolo 1 della Convenzione.

Art. II Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite

1. Gli Stati partecipanti si obbligano a collaborare con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, o con qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell’esercizio delle sue funzioni e segnatamente nell’agevolare il suo compito di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.
2. Per consentire all’Alto Commissariato, o a qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite a lui succeduta, la presentazione di rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati partecipanti si obbligano a fornirgli, nella forma adeguata, le informazioni ed i dati statistici richiesti circa:
a. lo statuto dei rifugiati;
b. l’esecuzione del presente Protocollo;
c. le leggi, i regolamenti e i decreti, concernenti i rifugiati, già vigenti o che entreranno in vigore.

Art. III Informazioni sulla legislazione nazionale

Gli Stati partecipanti comunicano al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti emanati per l’applicazione del presente Protocollo.

Art. IV Composizione di vertenze
Qualsiasi vertenza sorta tra gli Stati partecipanti circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo è sottoposta, a domanda di una parte interessata, alla Corte internazionale di Giustizia, purché non sia stato possibile comporla in altro modo.

Art. V Adesione
Il presente Protocollo è aperto all’adesione degli Stati partecipanti alla Convenzione e di qualsiasi altro Stato, Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una sua istituzione specializzata, oppure di ogni Stato cui l’Assemblea generale ha trasmesso un invito d’adesione al presente Protocollo.
L’adesione avviene mediante il deposito del pertinente strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VI Clausola federale
Ove trattisi di uno Stato federativo o non unitario, sono applicabili le seguenti disposizioni:
a.
per quanto concerne gli articoli della Convenzione, applicabili giusta il paragrafo 1 dell’articolo 1 del presente Protocollo, la cui esecuzione spetta al potere legislativo federale, gli obblighi del governo federale sono identici a quelli degli Stati partecipanti che non sono Stati federativi;
b.
per quanto concerne gli articoli della Convenzione, applicabili giusta il paragrafo precitato, ma la cui esecuzione spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province o cantoni componenti (in ciò autonomi grazie al sistema costituzionale federativo), il governo federale ne comunica i disposti, il più presto possibile e con il suo parere favorevole, alle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni;
c.
uno Stato federativo partecipante al presente Protocollo deve comunicare, a richiesta di qualsiasi altro Stato partecipante, trasmessagli dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, un esposto della legislazione e della prassi vigente nella federazione e nelle regioni che la costituiscono, per quanto concerne l’una o l’altra disposizione della Convenzione, applicabile giusta il paragrafo 1 dell’articolo I dei presente Protocollo; nell’esposto, va parimenti indicato in quale misura tale disposizione sia stata eseguita mediante un atto legislativo o in altro modo.

Art. VII Riserve e dichiarazioni
1. Ciascuno Stato partecipante può, al momento dell’adesione, esprimere riserve riguardo all’articolo IV del presente Protocollo e quanto all’applicazione, giusta l’articolo 1 del medesimo, di ogni disposizione della Convenzione, salvo quelle degli articoli 1, 3, 4, 16 (1) e 33, sempre che, ove trattisi di uno Stato partecipante, le riserve espresse in virtù del presente articolo non concernano i rifugiati cui è applicabile la Convenzione.
2. Le riserve espresse dagli Stati partecipanti conformemente all’articolo 42 della Convenzione sono applicabili agli obblighi derivanti dal presente Protocollo, a meno che le riserve suddette siano state ritirate nel frattempo.
3. Lo Stato che ha espresso una riserva, giusta il paragrafo 1 del presente articolo, può ritirarla, in ogni momento, inviando una comunicazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. Le dichiarazioni espresse, in virtù dell’articolo 40 paragrafi 1 e 2 della Convenzione, da uno Stato partecipante a questa, che aderisce al presente Protocollo sono applicabili anche a quest’ultimo, a meno che, al momento della adesione, la parte interessata abbia inviato una dichiarazione contraria al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’ articolo 40 e del paragrafo 3 dell’articolo 44 della Convenzione sono applicabili, mutatis mutandis, anche al presente protocollo.

Art. VIII Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno del deposito del sesto strumento d’adesione.
2. Per ciascuno Stato che aderisce al Protocollo dopo il deposito dei sesto strumento d’adesione, il Protocollo entrerà in vigore il giorno in cui detto Stato avrà depositato il suo strumento d’adesione

Art. IX Disdetta
1. Ciascuna Parte partecipante può disdire il presente Protocollo in ogni tempo mediante comunicazione scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La disdetta ha effetto, per lo Stato interessato, un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. X Comunicazioni del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunica agli Stati indicati all’articolo V le date d’entrata in vigore, d’adesione, di deposito e ritiro delle riserve, di disdetta e delle pertinenti dichiarazioni e notificazioni.

Art. XI Deposito del Protocollo presso gli archivi della Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
Un esemplare del presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimenti fede, firmato dal Presidente dell’Assemblea generale e dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, sarà depositato presso gli archivi della Segreteria dell’Organizzazione. Il Segretario generale trasmetterà una copia certificata conforme a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli altri Stati indicati nell’articolo V.

 

Martedì, 31 Gennaio 1967