Legge n.95 del 14 febbraio 1970 (GU n. 79 del 28 marzo 1970)
Adesione al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il presidente della repubblica promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al protocollo relativo alla condizione giuridica dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967.
Piena ed intera esecuzione è data al protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo VIII del protocollo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì 14 febbraio 1970
Sabato, 14 Febbraio 1970