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Decisione n. 2011/152/UE9 della Commissione del 3 marzo 2011 (G.U. dell'Unione europea n. L 62/46 del 9.3.2011)

Che modifica la decisione 2008/22/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2011

Che modifica la decisione 2008/22/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo

[notificata con il numero C(2011) 1290]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(2011/152/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio ( 1 ), in particolare l’articolo 23 e l’articolo 35, paragrafo 4,

considerando quanto segue:



 

Giovedì, 3 Marzo 2011