Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013 Parlamento Europeo e del Consiglio (G.U. dell'Unione europea n. L 180/96 del 29.6.2013)
Recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)
DIRETTIVA 2013/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013
recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera f),
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
visto il parere del Comitato delle regioni
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
considerando quanto segue:
(1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (4). È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.
(2) Una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell’obiettivo dell’Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell’Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.
(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), affermando così il principio di «non respingimento» (non- refoulement). La prima fase del sistema europeo comune di asilo è stata completata con l’adozione dei pertinenti strumenti giuridici, tra cui la direttiva 2003/9/CE, previsti dai trattati.
(4) Nella riunione del 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell’Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell’Aia invitava la Commissione europea a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase.
(5) Nella riunione del 10-11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato il programma di Stoccolma, ribadendo il suo impegno per il raggiungimento dell’obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d’asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, fondato su norme elevate in materia di protezione e su procedure eque ed efficaci. Il programma di Stoccolma reputa inoltre essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale, sia riservato un trattamento di livello equivalente quanto alle condizioni di accoglienza.
(6) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell’attuazione delle norme stabilite nella seconda fase del sistema europeo comune di asilo e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.
(7) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell’attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva 2003/9/CE al fine di migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale («richiedenti»).
Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013
Mercoledì, 26 Giugno 2013