Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145 (GU Serie Generale n.300 del 23-12-2013)
Agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio
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Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (GU n.43 del 21-2-2014) conversione del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare misure per l'avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi rc-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitivita' delle imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
il seguente decreto-legge:
.....omissis.....
Art. 5
Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio
Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio
7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.
8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello» sono soppresse;
b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.»;
c) all'articolo 27-ter, al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: «previste dall'articolo 29» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo»;
d) all'articolo 27-quater, comma 1, lettera a), le parole: «della relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»;
e) all'articolo 27-quater, comma 5, lettera b), la parola: «relativa» e' soppressa;
f) il comma 4 dell'articolo 39 e' abrogato.
Il testo completo del decreto legge
Lunedì, 23 Dicembre 2013