Nuove disposizioni per il rilascio del visto ingresso per i medici extracomunitari
Decreto del 10 aprile 2018 Ministero della Salute - Sulla Gazzetta Ufficiale n.154 del 5-7-2018 è stato pubblicato il decreto del 10 aprile 2018 del ministero della salute inerente gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che intendono partecipare a iniziative di formazione od aggiornamento, che comportano lo svolgimento di attivita' clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri.
Entro sei mesi dall'adozione del decreto, il richiedente può presentare domanda di visto all'ufficio consolare, fornendo i documenti necessari a dimostrare adeguate garanzie circa mezzi di sostentamento, polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, nonchè la disponibilita' di un alloggio secondo quanto previsto dal punto 15, visto per «studio», dell'allegato "A" del decreto interministeriale dell'11 maggio 2011, n. 850, in materia di visti di ingresso.
Decreto del 10 aprile 2018 Ministero della Salute (GU n.154 del 5-7-2018)
Decreto Interministeriale n. 850 del 11 maggio 2011 (G.U. n. 280 del 1-12-2011)
Martedì, 10 Luglio 2018 - a.p.