Decreto Interministeriale n. 850 del 11 maggio 2011 (G.U. n. 280 del 1-12-2011)
Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto conIL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA,
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
IL MINISTRO DELLA SALUTE,
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA,
IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE
ED IL MINISTRO PER IL TURISMO
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico suddetto, e successive modifiche ed integrazioni, a norma dell' art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 5;
Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed esecuzione:
a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: «Accordo di Schengen»;
b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, di seguito indicata: «Convenzione di applicazione», con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonchè la convenzione, il relativo atto finale, con annessi all'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;
c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b), firmati a Parigi il 27 novembre 1990;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo allegato denominato «acquis» di Schengen;
Vista la legge 8 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona;
Vista la direttiva del Ministero dell'interno di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato prevede che l' «acquis» di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo, si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di Schengen;
Considerato quanto previsto dal Regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (di seguito indicato come «Codice Visti»);
Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n. II del Regolamento (CE) 539/2001 del 15 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni sono autorizzati a soggiornare in esenzione dall'obbligo del visto fino a novanta giorni, ad eccezione di ingressi motivati da cure mediche o dall'esercizio di un'attività remunerata;
Considerato che, in base all'art. 21 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, i cittadini dei Paesi terzi titolari di uno dei documenti di soggiorno di cui all'allegato 22 del manuale istituito ai sensi del codice comune delle frontiere e dell'allegato 2 del manuale per il trattamento delle domande di visto, istituito ai sensi del Codice Visti, sono autorizzati, in forza di tali documenti a fare ingresso ed a soggiornare, fino a 90 giorni, in esenzione dall'obbligo del visto per tutte le tipologie d'ingresso individuate dall'art. 1 del presente Decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico suddetto, e successive modifiche ed integrazioni, a norma dell' art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 5;
Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed esecuzione:
a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: «Accordo di Schengen»;
b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, di seguito indicata: «Convenzione di applicazione», con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonchè la convenzione, il relativo atto finale, con annessi all'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;
c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b), firmati a Parigi il 27 novembre 1990;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo allegato denominato «acquis» di Schengen;
Vista la legge 8 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona;
Vista la direttiva del Ministero dell'interno di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato prevede che l' «acquis» di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo, si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di Schengen;
Considerato quanto previsto dal Regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (di seguito indicato come «Codice Visti»);
Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n. II del Regolamento (CE) 539/2001 del 15 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni sono autorizzati a soggiornare in esenzione dall'obbligo del visto fino a novanta giorni, ad eccezione di ingressi motivati da cure mediche o dall'esercizio di un'attività remunerata;
Considerato che, in base all'art. 21 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, i cittadini dei Paesi terzi titolari di uno dei documenti di soggiorno di cui all'allegato 22 del manuale istituito ai sensi del codice comune delle frontiere e dell'allegato 2 del manuale per il trattamento delle domande di visto, istituito ai sensi del Codice Visti, sono autorizzati, in forza di tali documenti a fare ingresso ed a soggiornare, fino a 90 giorni, in esenzione dall'obbligo del visto per tutte le tipologie d'ingresso individuate dall'art. 1 del presente Decreto;
Considerato che:
1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 24 e 26 del Codice Visti sono denominati «visti schengen uniformi», di seguito indicati:
«V.S.U.», e si dividono in:
visti di «tipo A», per transito aeroportuale, validi esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti;
visti di «tipo C», per soggiorni di breve durata o di viaggio, con validità massima di novanta giorni;
«V.S.U.», e si dividono in:
visti di «tipo A», per transito aeroportuale, validi esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti;
visti di «tipo C», per soggiorni di breve durata o di viaggio, con validità massima di novanta giorni;
2) i visti suddetti possono essere limitati nella validità territoriale, ai sensi dell'art. 25 del Codice Visti, assumendo la denominazione di visti a «validità territoriale limitata», di seguito indicati: «V.T.L.»;
3) i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della Convenzione di applicazione, così come modificata dal Regolamento n. 265/2010 sono denominati «visti nazionali», di seguito indicati:
«V.N.», e che tali visti di lunga durata, di «tipo D», hanno validità superiore a novanta giorni;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per le pari opportunità, il Ministro per le riforme per il federalismo ed il Ministro della gioventù;
Acquisito il parere del Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie;
«V.N.», e che tali visti di lunga durata, di «tipo D», hanno validità superiore a novanta giorni;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per le pari opportunità, il Ministro per le riforme per il federalismo ed il Ministro della gioventù;
Acquisito il parere del Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie;
Decreta:
Art. 1
1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione, Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva, Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro, Volontariato.
Art. 2
1. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti d'ingresso dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia di visto sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3
1. L'ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto è subordinato all'acquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, anche dell'atto di assenso all'espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale. L'assenso all'espatrio viene fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore.
2. L'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea è subordinato all'esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, di cui all'art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea è subordinato all'esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, di cui all'art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4
1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell'esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.
2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l'esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente.
Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto.
L'analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio.
In caso di negativo riscontro sull'autenticità e sull'affidabilità della documentazione presentata, nonchè sulla veridicità e sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrà dal rilascio del visto.
2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l'esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente.
Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto.
L'analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio.
In caso di negativo riscontro sull'autenticità e sull'affidabilità della documentazione presentata, nonchè sulla veridicità e sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrà dal rilascio del visto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2011
Il Ministro degli affari esteri Frattini
Il Ministro dell'interno Maroni
Il Ministro della giustizia Alfano
Il Ministro dello sviluppo economico Romani
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi
Il Ministro della salute Fazio
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Gelmini
Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Fitto
Il Ministro per il turismo Brambilla
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2011
Il Ministro dell'interno Maroni
Il Ministro della giustizia Alfano
Il Ministro dello sviluppo economico Romani
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi
Il Ministro della salute Fazio
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Gelmini
Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Fitto
Il Ministro per il turismo Brambilla
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2011
Allegato - Requisiti e condizioni per l'ottenimento dei visti
Mercoledì, 11 Maggio 2011