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Decreto Legge 23 giugno 2011 , n. 89 (G.U. n. 144 del 23-6-2011) 4° parte

Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011 , n. 89

Testo del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (in Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 144 del 23  giugno  2011),  coordinato  con  la legge di conversione 2 agosto 2011, n. 129 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale  alla  pag.  4),  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari  e  per  il  recepimento  della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio  dei  cittadini  di  Paesi  terzi irregolari».

       
Capo II

Disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari

Art. 4
 
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
 
  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la lettera s-bis), e' aggiunta la seguente:
    «s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e  5-quater,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
       
                    Riferimenti normativi
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto legislativo 28 agosto  2000,  n.  274  (Disposizioni  sulla competenza  penale   del   giudice   di   pace,   a   norma dell'articolo 14 della legge 24  novembre  1999,  n.  468), come modificato dalla presente legge:
              «Art. 4 (Competenza per materia). - 1.  Il  giudice  di pace e' competente:
                a) per i delitti consumati o tentati  previsti  dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo  comma  perseguibili  a  querela  di  parte,   590, limitatamente alle fattispecie perseguibili  a  querela  di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti  commessi  con  violazione  delle norme per la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  o relative all'igiene del lavoro o  che  abbiano  determinato una malattia  professionale  quando,  nei  casi  anzidetti, derivi una malattia di durata  superiore  a  venti  giorni, nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta  di  fatto  commesso  da soggetto  in  stato   di   ebbrezza   alcolica   ai   sensi dell'articolo  186,  comma  2,  lettera  c),  del   decreto legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive modificazioni,  ovvero  da  soggetto  sotto  l'effetto   di sostanze stupefacenti  o  psicotrope,  594,  595,  primo  e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631,  salvo  che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis, 632,  salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'  articolo  639-bis,  633, primo  comma,  salvo   che   ricorra   l'ipotesi   di   cui all'articolo 639-bis, 635,  primo  comma,  636,  salvo  che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis,  637,  638, primo comma, 639, primo comma e 647 del codice penale;
                b) per le  contravvenzioni  previste  dagli  articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.
              2. Il giudice di pace  e'  altresi'  competente  per  i delitti, consumati o  tentati,  e  per  le  contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:
                a) articoli 25 e 62, terzo comma, del  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico in materia  di sicurezza»;
                b) articoli 1095, 1096 e 1119 del  regio  decreto  30
          marzo  1942,  n.  327,  recante  «Approvazione  del   testo definitivo del codice della navigazione»;
                c)  articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico delle  norme  sulla  disciplina  dei  rifugi alpini";
                d) articoli 102 e  106  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  recante  "Testo unico  delle  leggi  per  l'elezione   della   Camera   dei deputati";
                e) articolo  92  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570,  recante  "Testo  unico delle leggi per la composizione e la elezione degli  organi delle amministrazioni comunali";
                f)  articolo  15,  secondo  comma,  della  legge   28 novembre  1965,  n.  1329,   recante   "Provvedimenti  per l'acquisto di nuove macchine utensili";
                g) articolo 3 della legge 8 novembre  1991,  n.  362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";
                h) articolo 51 della legge 25 maggio  1970,  n.  352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";
                i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e  65,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita'  dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
                l) articoli 18 e 20 della legge  2  agosto  1982,  n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure  per il personale del lotto";
                m) articolo 17, comma 3, della legge 4  maggio  1990,
          n. 107, recante "Disciplina per le attivita'  trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi  componenti  e  per  la produzione di plasmaderivati";
                n) articolo 15, comma 3, del decreto  legislativo  27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n.  90/488/CEE  in  materia  di  recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della  legge 29 dicembre 1990, n. 428";
                o) articolo 11, comma 1, del decreto  legislativo  27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre  1990,  n.428";
                p) [soppressa];
                q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e  5,  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  "Nuovo codice della strada";
                r) articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della  direttiva n.   90/385/CEE   concernente   il   ravvicinamento   delle legislazioni degli Stati  membri  relative  ai  dispositivi medici impiantabili attivi";
                s) articolo 23, comma 2, del decreto  legislativo  24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione  della  direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici";
                s-bis)  articolo  10-bis  del   testo   unico   delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
                s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo  14,  commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
              3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e  2  e'
          tuttavia  del  tribunale  se  ricorre  una  o  piu'   delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge  15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile  1993, n. 122,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25 giugno 1993, n. 205.
              4. Rimane ferma  la  competenza  del  tribunale  per  i minorenni.».

           
Capo II

Disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari
      
Art. 5
 
Copertura finanziaria
 
   1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 3),  connesse  all'adeguamento  dei  centri  di  identificazione   ed espulsione,  anche  attraverso  la   ristrutturazione   di   immobili demaniali, e' autorizzata la spesa  di  euro  16.824.813  per  l'anno 2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
  2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:
    a) per l'anno  2011,  quanto  ad  euro  16.824.813,  mediante  (( corrispondente ))  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
    b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con  corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili (( nel  conto  dei  residui nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di  spesa, pari  a  120  milioni  di  euro,  che  e'  versata  ))  su   apposita contabilita'  speciale  nell'anno  2011,  ai  fini  del  riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione  di  euro  40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                 Riferimenti normativi
              -  Si  riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo dell'art. 1, comma 30, della legge 15 luglio  2009,  n.  94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170:
              «30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati  in  euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dal comma 22,  lettera  l),  valutati  in euro 35.000.000 per l'anno 2009,  in  euro  87.064.000  per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e  in  euro 55.057.200  a  decorrere  dall'anno  2012,  di   cui   euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed  euro  21.050.000  per  l'anno   2011   destinati   alla costruzione    e    ristrutturazione    dei    centri    di identificazione ed espulsione, si provvede:
                a)  quanto  a  48.401.000  euro  per   l'anno   2009, 64.796.000  euro  per  l'anno  2010  e  52.912.000  euro  a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e  speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per l'anno  2009,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando   gli accantonamenti di cui alla tabella 1;
                b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010,  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del  programma  «Fondi  di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per  l'anno  2009,  allo  scopo  parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;
                c) quanto a euro 11.897.325  per  l'anno  2009,  euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a  decorrere  dall'anno  2012,  mediante corrispondente riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per interventi  strutturali  di  politica  economica   di   cui all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
                d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 4,  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto 2008, n. 133.».

              
Capo II

Disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari
       

Art. 6
 
Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

prima parte

seconda parte

terza parte      
     

 

Giovedì, 23 Giugno 2011