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Decreto Legge 23 giugno 2011 , n. 89 (G.U. n. 144 del 23-6-2011) 1° parte

Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011 , n. 89

Testo del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (in Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 144 del 23  giugno  2011),  coordinato  con  la legge di conversione 2 agosto 2011, n. 129 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale  alla  pag.  4),  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari  e  per  il  recepimento  della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio  dei  cittadini  di  Paesi  terzi irregolari».
          
Capo I

Disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari
      
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate con caratteri corsivi.
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua pubblicazione.
 
Art. 1
 
Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,  in  materia  di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari
 
  1. Al decreto legislativo 6 febbraio  2007,  n.  30,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) (( (soppressa) ));
    b) all'articolo 6,  comma  2,  le  parole:  «,  che  hanno  fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma  2» sono soppresse;
    c) all'articolo 9:
      1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
      «3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del  requisito della  disponibilita'  delle  risorse   economiche   sufficienti   al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve,  in  ogni  caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato, (( con particolare riguardo alle  spese  afferenti  all'alloggio  sia esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.»; ))
      2) al comma 5:
        a) alla lettera a), le parole: «, nonche' il visto d'ingresso quando richiesto» sono soppresse;
        b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
        «b) un documento  rilasciato  dall'autorita'  competente  del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'  di  familiare e, qualora richiesto, di familiare a  carico  ovvero  di  membro  del nucleo familiare  ovvero  familiare  affetto  da  gravi  problemi  di salute,  che  richiedono   l'assistenza   personale   del   cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;» ));
    d) all'articolo 10, comma 3:
      1) alla lettera a), le parole: «, nonche' del visto d'ingresso, qualora richiesto» sono soppresse;
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
      «b) di un documento rilasciato  dall'autorita'  competente  del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'  di  familiare e, qualora richiesto, di familiare a  carico  ovvero  di  membro  del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da  gravi  problemi  di salute,  che  richiedono   l'assistenza   personale   del   cittadino  dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;» ;
    e) all'articolo 13, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente periodo:
    «La verifica della sussistenza di tali condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza di ragionevoli  dubbi  in  ordine  alla persistenza delle condizioni medesime.» ;
    f) all'articolo 19, comma 4,  dopo  le  parole:  «previsto  dalla normativa vigente» sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  «,  fermo restando che il possesso del relativo documento  non  costituisce  (( condizione necessaria per l'esercizio di un diritto» )) ;
    g) all'articolo 20:
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. I motivi di sicurezza  dello  Stato  sussistono  quando  la persona da allontanare appartiene  ad  una  delle  categorie  di  cui all'articolo 18 della legge 22 maggio  1975,  n.  152,  e  successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che  la  sua permanenza nel territorio  dello  Stato  possa,  in  qualsiasi  modo, agevolare   organizzazioni   o   attivita'    terroristiche,    anche internazionali. Ai fini dell'adozione del  provvedimento  di  cui  al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per  uno  o  piu'  delitti  riconducibili  a  quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.» ));
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la  persona   da   allontanare   abbia   tenuto   comportamenti   che costituiscono una minaccia  concreta,  effettiva  e  sufficientemente grave ai diritti fondamentali della  persona  ovvero  all'incolumita' pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento,  si  tiene  conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma,  anche  di  eventuali  condanne,  pronunciate  da  un  giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o  l'incolumita'  della  persona,  ovvero  di eventuali  condanne  per  uno  o  piu'  delitti  corrispondenti  alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile  2005,  n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta  a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti  o  dell'appartenenza  a  taluna  delle  categorie   di   cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.  1423,  e  successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di  prevenzione  o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita'  straniere.»));
      3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta e attuale» sono sostituite dalle seguenti:(( «una minaccia  concreta, effettiva e sufficientemente grave» ));
      4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o»
sono soppresse;
      5) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
      (( «11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di  cui al comma  1  e'  immediatamente  eseguito  dal  questore  qualora  si ravvisi,  caso  per  caso,  l'urgenza   dell'allontanamento   perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la  civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286.» ));
    h) all'articolo 21:
      1) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  (( «L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei  suoi familiari  al  sistema  di   assistenza   sociale   non   costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.» )) ;
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      (( «4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma  1,  che  non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al  comma 2 e sono stati  individuati  sul  territorio  dello  Stato  oltre  il termine   fissato,   senza   aver   provveduto   alla   presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il  prefetto  puo'  adottare  un provvedimento  di  allontanamento  coattivo  per  motivi  di   ordine pubblico, ai sensi  dell'articolo  20,  immediatamente  eseguito  dal questore.» )) ;
    i) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
    (( «Art. 23-bis (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando uno Stato membro  chiede  informazioni  ai  sensi  dell'articolo  27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e  del Consiglio,  del  29  aprile  2004,  il   Ministero   dell'interno   - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali  di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.» )).
       
                   Riferimenti normativi
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 6, 9,  10,  13, 19, 20 e 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa  al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro  familiari  di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.» (in Gazzetta Ufficiale  27  marzo  2007,  n. 72), come modificati dalla presente legge:
 
              «Art. 3 (Aventi diritto).  -  1.  Il  presente  decreto legislativo si applica a  qualsiasi  cittadino  dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno  Stato  membro  diverso  da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),   che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
              2. Senza pregiudizio del diritto  personale  di  libera circolazione e  di  soggiorno  dell'interessato,  lo  Stato membro  ospitante,  conformemente  alla  sua   legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
                a)  ogni  altro  familiare,  qualunque  sia  la   sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di  soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di  salute  impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
                b) il partner con cui il cittadino dell'Unione  abbia una relazione stabile ufficialmente attestata.
              3.  Lo  Stato  membro  ospitante  effettua   un   esame approfondito  della  situazione  personale   e   giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.»;
 
              «Art. 6 (Diritto di soggiorno fino a tre mesi). - 1.  I cittadini dell'Unione hanno il diritto di  soggiornare  nel territorio nazionale per un periodo  non  superiore  a  tre mesi  senza  alcuna  condizione  o  formalita',  salvo   il possesso di un documento d'identita' valido per  l'espatrio secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  cui  hanno  la cittadinanza.
              2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  anche  ai familiari non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validita'.
              3.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  leggi  speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla  normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1  e  2, nello svolgimento delle attivita' consentite,  sono  tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.»;

              «Art. 9  (Formalita'  amministrative  per  i  cittadini dell'Unione  ed  i  loro  familiari).  -  1.  Al  cittadino dell'Unione che intende soggiornare  in  Italia,  ai  sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore  a  tre  mesi,  si applica la legge 24 dicembre 1954, n.  1228,  ed  il  nuovo regolamento   anagrafico   della   popolazione   residente, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30 maggio 1989, n. 223.
              2. Fermo quanto previsto dal comma 1,  l'iscrizione  e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso  ed  e' rilasciata  immediatamente  una   attestazione   contenente l'indicazione del nome  e  della  dimora  del  richiedente, nonche' la data della richiesta.
              3. Oltre a quanto previsto  per  i  cittadini  italiani dalla  normativa  di  cui  al  comma  1,  per  l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:
                a) l'attivita' lavorativa,  subordinata  o  autonoma, esercitata  se   l'iscrizione   e'   richiesta   ai   sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);
                b)   la   disponibilita'   di   risorse    economiche sufficienti per se' e per i  propri  familiari,  secondo  i criteri di cui all'articolo 29, comma 3,  lettera  b),  del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286, nonche'  la  titolarita'  di  una  assicurazione  sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);
                c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e  la  titolarita'  di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo  comunque denominato idoneo a coprire  tutti  i  rischi,  nonche'  la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se'  e per  i  propri  familiari,  secondo  i   criteri   di   cui all'articolo 29, comma 3, lettera b),  del  citato  decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione  e'  richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
              3-bis. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del requisito della  disponibilita'  delle  risorse  economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere  b)  e c), deve, in  ogni  caso,  essere  valutata  la  situazione complessiva  personale  dell'interessato,  con  particolare riguardo alle spese  afferenti  all'alloggio  sia  esso  in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base  a un altro diritto soggettivo.
              4.  Il  cittadino  dell'Unione   puo'   dimostrare   di disporre, per se' e per  i  propri  familiari,  di  risorse economiche  sufficienti  a  non  gravare  sul  sistema   di assistenza pubblica, anche attraverso la  dichiarazione  di cui  agli  articoli  46  e  47  del   testo   unico   delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di documentazione  amministrativa  di  cui  al   decreto   del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
              5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre  a  quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea  che non  hanno  un  autonomo  diritto   di   soggiorno   devono presentare, in conformita' alle  disposizioni  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
                a) un documento di identita' o il passaporto in corso di validita';
                b) un documento rilasciato dall'autorita'  competente del Paese di origine o provenienza che attesti la  qualita' di familiare e, qualora richiesto, di  familiare  a  carico ovvero di membro  del  nucleo  familiare  ovvero  familiare affetto  da  gravi  problemi  di  salute,  che   richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione,  titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
                c)   l'attestato   della    richiesta    d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.
              6. Salvo quanto  previsto  dal  presente  decreto,  per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio  della  ricevuta  di iscrizione  e  del  relativo  documento  di  identita'   si applicano  le  medesime  disposizioni previste per   il cittadino italiano.
              7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano  la  cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi  dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a  cura  delle  amministrazioni  comunali   alla   Questura competente per territorio.»;
 
              «Art. 10  (Carta  di  soggiorno  per  i  familiari  del cittadino comunitario non aventi  la  cittadinanza  di  uno Stato membro dell'Unione europea). -  1.  I  familiari  del cittadino dell'Unione non aventi  la  cittadinanza  di  uno Stato membro, di cui all'articolo  2,  trascorsi  tre  mesi dall'ingresso nel  territorio  nazionale,  richiedono  alla questura competente per territorio di residenza  la  "Carta di soggiorno di familiare  di  un  cittadino  dell'Unione", redatta su modello conforme a quello stabilito con  decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del  predetto  decreto, e'  rilasciato  il  titolo  di  soggiorno  previsto   dalla normativa vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto.
              2. Al momento della richiesta di rilascio  della  carta di soggiorno, al familiare  del  cittadino  dell'Unione  e'  rilasciata una ricevuta secondo  il  modello  definito  con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
              3.  Per  il  rilascio  della  Carta  di  soggiorno,  e' richiesta la presentazione:
                a) del passaporto o documento equivalente,  in  corso di validita';
                b)  di   un   documento   rilasciato   dall'autorita'  competente del Paese di origine o provenienza  che  attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare  ovvero  del familiare  affetto  da  gravi  problemi  di   salute,   che richiedono    l'assistenza    personale    del    cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
                c)  dell'attestato   della   richiesta   d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
                d)  della  fotografia  dell'interessato,  in  formato tessera, in quattro esemplari.
              4. La carta di soggiorno di familiare di  un  cittadino dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data  del rilascio.
              5. La carta di soggiorno mantiene la propria  validita'  anche in  caso  di  assenze  temporanee  del  titolare  non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze  di  durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze  fino  a  dodici  mesi  consecutivi  per  rilevanti motivi, quali  la  gravidanza  e  la  maternita',  malattia grave, studi o  formazione  professionale  o  distacco  per motivi  di   lavoro   in   un   altro   Stato;   e'   onere dell'interessato   esibire   la   documentazione   atta   a dimostrare  i  fatti  che  consentono  la   perduranza   di validita'.
              6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.»;

              «Art. 13 (Mantenimento del diritto di soggiorno). - 1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari  beneficiano  del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6,  finche'  hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma  3,  che gli impediscono di diventare  un  onere  eccessivo  per  il sistema di assistenza sociale dello Stato membro  ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine  e  la sicurezza pubblica.
              2.  I  cittadini  dell'Unione  e   i   loro   familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui  agli  articoli  7, 11 e 12, finche' soddisfano le condizioni fissate  negli stessi articoli. La  verifica  della  sussistenza  di  tali condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza di ragionevoli  dubbi  in  ordine   alla   persistenza   delle condizioni medesime.
              3. Ferme le disposizioni  concernenti  l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non puo' essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora;
                a)   i   cittadini   dell'Unione   siano   lavoratori subordinati o autonomi;
                b)  i  cittadini  dell'Unione   siano   entrati   nel territorio dello Stato per cercare un posto di  lavoro.  In tale caso i cittadini dell'Unione e  i  membri  della  loro famiglia non possono essere allontanati  fino  a  quando  i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non piu' di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, di cui  all'articolo  2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi'  come  sostituito   dall'articolo   3   del   decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere  stati esclusi   dallo   stato   di   disoccupazione   ai    sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del  2002.»;
 
              «Art. 19 (Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di  soggiorno  permanente).  -  1.  I  cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di  esercitare qualsiasi  attivita'  economica  autonoma  o   subordinata, escluse  le  attivita'  che  la  legge,  conformemente   ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa  comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.
              2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato  CE  e  dal  diritto  derivato,  ogni cittadino dell'Unione che  risiede,  in  base  al  presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari  trattamento rispetto ai cittadini italiani nel  campo  di  applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto  si  estende  ai familiari non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro che siano titolari del diritto di soggiorno o  del  diritto di soggiorno permanente.
              3.  In  deroga  al  comma  2  e   se   non   attribuito autonomamente in  virtu'  dell'attivita'  esercitata  o  da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed  i suoi  familiari  non  godono  del  diritto  a   prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di  soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13,  comma  3, lettera b), salvo  che  tale  diritto  sia  automaticamente riconosciuto in forza dell'attivita' esercitata o da  altre disposizioni di legge.
              4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di  soggiorno  permanente  puo'  essere attestata con  qualsiasi  mezzo  di  prova  previsto  dalla normativa vigente,  fermo  restando  che  il  possesso  del relativo documento non  costituisce  condizione  necessaria per l'esercizio di un diritto.»;

              «Art. 20 (Limitazioni  al  diritto  di  ingresso  e  di soggiorno). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi  sia  la  loro  cittadinanza, puo' essere limitato con apposito provvedimento  solo  per: motivi di  sicurezza  dello  Stato;  motivi  imperativi  di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine  pubblico  o  di pubblica sicurezza.
              2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono  quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n.  152, e successive modificazioni, ovvero vi sono  fondati  motivi di ritenere che la  sua  permanenza  nel  territorio  dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni  o attivita'  terroristiche,  anche  internazionali.  Ai  fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o  piu'  delitti  riconducibili  a  quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.
              3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono  quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che  costituiscono  una  minaccia  concreta,  effettiva   e sufficientemente  grave  ai  diritti   fondamentali   della persona   ovvero   all'incolumita'   pubblica.   Ai    fini dell'adozione del provvedimento,  si  tiene  conto,  quando ricorrono i comportamenti  di  cui  al  primo  periodo  del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi,  consumati   o   tentati,   contro   la   vita   o l'incolumita' della persona, ovvero di  eventuali  condanne per uno o  piu'  delitti  corrispondenti  alle  fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di  eventuali  ipotesi  di  applicazione  della  pena  su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a  taluna delle categorie  di  cui  all'articolo  1  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, e successive  modificazioni,  o  di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e successive modificazioni, nonche' di misure di  prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da  autorita' straniere.
              4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati  nel rispetto del principio di proporzionalita'  e  non  possono essere motivati da ragioni  di  ordine  economico,  ne'  da ragioni    estranee    ai     comportamenti     individuali dell'interessato che rappresentino una  minaccia  concreta, effettiva e sufficientemente grave  all'ordine  pubblico  o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti.
              5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene  conto  della  durata   del   soggiorno   in   Italia dell'interessato, della  sua  eta',  della  sua  situazione familiare e economica, del suo stato di salute,  della  sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
              6. I titolari del diritto di  soggiorno  permanente  di cui  all'articolo  14  possono   essere   allontanati   dal territorio nazionale solo per  motivi  di  sicurezza  dello Stato, per motivi imperativi di pubblica  sicurezza  o  per altri  gravi  motivi  di  ordine  pubblico  o  di  pubblica sicurezza.
              7. I beneficiari del diritto  di  soggiorno  che  hanno soggiornato nel territorio nazionale nei  precedenti  dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati  solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di   pubblica   sicurezza,   salvo   l'allontanamento   sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
              8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni alla liberta' di  circolazione  nel  territorio  nazionale  sono  solo  quelle  con   potenziale   epidemico individuate  dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita',  nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose,  sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione  che si  applicano  ai  cittadini  italiani.  Le  malattie   che insorgono  successivamente  all'ingresso   nel   territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.
              9. Il Ministro dell'interno adotta i  provvedimenti  di allontanamento per motivi imperativi di pubblica  sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti  di allontanamento per motivi di sicurezza dello  Stato.  Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal  prefetto  del  luogo  di  residenza   o   dimora   del destinatario.
              10. I provvedimenti di  allontanamento  sono  motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla  sicurezza  dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,  il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del  suo contenuto,    anche    mediante     appositi     formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua  a  lui comprensibile   o,   se   cio'   non   e'   possibile   per  indisponibilita' di personale idoneo  alla  traduzione  del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle  lingue  francese,  inglese,  spagnola   o   tedesca,   secondo   la preferenza indicata dall'interessato. Il  provvedimento  e'  notificato  all'interessato  e  riporta  le  modalita'   di  impugnazione e, salvo quanto previsto al comma  11,  indica il termine stabilito per lasciare il  territorio  nazionale che non puo' essere inferiore ad un mese dalla  data  della notifica e, nei casi di  comprovata  urgenza,  puo'  essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento  indica  anche  la durata del  divieto  di  reingresso  che  non  puo'  essere superiore a dieci anni nei casi  di  allontanamento  per  i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri
          casi.
              11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi  di cui al comma 1  e'  immediatamente  eseguito  dal  questore qualora   si   ravvisi,   caso    per    caso,    l'urgenza dell'allontanamento  perche'  l'ulteriore  permanenza   sul territorio  e'  incompatibile  con  la  civile   e   sicura convivenza.   Si   applicano   le   disposizioni   di   cui  all'articolo 13, comma 5-bis, del testo  unico  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
              12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento  di  allontanamento  si  trattiene  oltre  il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di  allontanamento  dell'interessato  dal territorio nazionale. Si applicano, per  la  convalida  del provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.  
              13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento  puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del  provvedimento,  sia  decorsa almeno la meta' della durata del divieto, e  in  ogni  caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere  addotti  gli argomenti  intesi   a   dimostrare   l'avvenuto   oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio  nazionale.  Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorita' che ha emanato  il  provvedimento di   allontanamento.   Durante   l'esame   della    domanda l'interessato non ha diritto  di  ingresso  nel  territorio nazionale.
              14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel  territorio  nazionale  in  violazione  del  divieto di reingresso, e' punito con la reclusione  fino  a due anni, nell'ipotesi  di  allontanamento  per  motivi  di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle  altre ipotesi.  Il  giudice  puo'  sostituire   la   pena   della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato  con divieto di reingresso  nel  territorio  nazionale,  per  un periodo  da  cinque  a  dieci  anni.  L'allontanamento   e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la  sentenza non e' definitiva.
         15. Si applica la pena detentiva della reclusione  fino a tre anni in caso di reingresso nel  territorio  nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta  ai sensi del comma 14, secondo periodo.
              16. Nei casi di cui ai commi 14 e  15  si  procede  con rito direttissimo.  In  caso  di  condanna,  salvo  che  il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e' sempre adottato un nuovo  provvedimento  di  allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si  applicano  le  norme del comma 11.                17.  I  provvedimenti  di  allontanamento  di  cui   al presente articolo sono adottati tenendo conto  anche  delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza  o di dimora del destinatario del provvedimento.»;

              «Art.   21   (Allontanamento   per   cessazione   delle  condizioni che determinano il diritto di soggiorno).  -  1. Il provvedimento  di  allontanamento  dei  cittadini  degli altri  Stati  membri  dell'Unione  europea   o   dei   loro  familiari,  qualunque  sia  la  loro   cittadinanza,   puo'   altresi'  essere  adottato  quando  vengono  a  mancare  le condizioni  che  determinano  il   diritto   di   soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e  salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12. L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei  suoi  familiari al  sistema   di   assistenza   sociale   non   costituisce automaticamente causa di  allontanamento,  ma  deve  essere valutato caso per caso.
              2. Il provvedimento di cui al comma 1 e'  adottato  dal prefetto, territorialmente competente secondo la  residenza o dimora del destinatario, anche su  segnalazione  motivata del sindaco del luogo  di  residenza  o  dimora,  con  atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento  e' adottato  tenendo  conto   della   durata   del   soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua  salute,  della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami  con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le  modalita' di  impugnazione,  nonche'  il  termine  per  lasciare   il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore  ad  un mese. Se il destinatario non comprende la lingua  italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,  comma 10.
              3. Unitamente al  provvedimento  di  allontanamento  e'  consegnata all'interessato una attestazione di  obbligo  di adempimento  dell'allontanamento,  secondo   le   modalita'  stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'interno  e  del Ministro degli  affari  esteri,  da  presentare  presso  un consolato italiano. Il provvedimento di  allontanamento  di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di  reingresso sul territorio nazionale.
              4. Nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1,  che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e  sono  stati  individuati  sul  territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3,  il prefetto puo' adottare un provvedimento  di  allontanamento coattivo  per  motivi  di   ordine   pubblico,   ai   sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.».
             
Capo I

Disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari
        
Art. 2
 
Modifiche  all'articolo  183-ter  delle  norme  di   attuazione,   di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
 
   1. L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di  coordinamento e transitorie del codice di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
  ((  «Articolo  183-ter  (Esecuzione  della  misura   di   sicurezza dell'allontanamento del cittadino di  uno  Stato  membro  dell'Unione europea e di un suo familiare). - 1. L'allontanamento  del  cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera  a),  del decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30,  e'   disposto   in conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.» )) .
       
                    Riferimenti normativi
              - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182.  

seconda parte

terza parte

quarta parte
         

 

Giovedì, 23 Giugno 2011