Giovedì, 21 Novembre 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Decreto Legge 23 giugno 2011 , n. 89 (G.U. n. 144 del 23-6-2011) 2° parte

Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011 , n. 89

Testo del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (in Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 144 del 23  giugno  2011),  coordinato  con  la legge di conversione 2 agosto 2011, n. 129 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale  alla  pag.  4),  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari  e  per  il  recepimento  della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio  dei  cittadini  di  Paesi  terzi irregolari».


Capo II

Disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari

Art. 3
 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 5, comma 6, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo:
  «Il permesso di soggiorno per motivi umanitari  e'  rilasciato  dal questore  secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di attuazione.» ;
    b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole:(( «ovvero  allo  straniero  identificato  durante  i controlli della  polizia  di  frontiera,  in  uscita  dal  territorio nazionale» )) ;
    c) all'articolo 13:
      1) al comma 2:
        a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal  prefetto»  sono inserite le seguenti: «, caso per caso »;
        b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza  della comunicazione di cui all'articolo 27,  comma  1-bis,  o  senza  avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo  che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non  ne  e'  stato  chiesto  il  rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio  2007,  n. 68;»;
      2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
  «2-ter. L'espulsione non e' disposta,  ne'  eseguita  coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale  durante  i controlli di polizia alle frontiere esterne.»;
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento  alla frontiera a mezzo della forza pubblica:
    a) nelle ipotesi di cui ai commi  1  e  2,  lettera  c),  ((  del presente  articolo  ))  ovvero   all'articolo   3,   comma   1,   del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
    b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
    c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'  stata  respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
    d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non  abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di  cui  al comma 5;
    e) quando lo straniero abbia violato anche una  delle  misure  di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
    f) nelle ipotesi di cui agli articoli  15  e  16  e  nelle  altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello  straniero  come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
    g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;
      4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
  «4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4,  lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da  cui  il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo  straniero  possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
    a)  mancato  possesso  del  passaporto  o  di   altro   documento equipollente, in corso di validita';
    b)  mancanza  di  idonea  documentazione  atta  a  dimostrare  la disponibilita'  di  un  alloggio   ove   possa   essere   agevolmente rintracciato;
    c) avere in  precedenza  dichiarato  o  attestato  falsamente  le proprie generalita';
    d) non avere ottemperato ad uno dei  provvedimenti  emessi  dalla
competente autorita', in applicazione  dei  commi  5  e  13,  nonche'  dell'articolo 14;
    e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»;
      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. Lo straniero, destinatario di  un  provvedimento  d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per  l'accompagnamento  immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai  fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per  la partenza  volontaria,  anche  attraverso   programmi   di   rimpatrio volontario ed assistito, di cui  all'articolo  14-ter.  Il  prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di  espulsione, intima  lo  straniero  a  lasciare  volontariamente   il   territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale  termine puo' essere  prorogato,  ove  necessario,  per  un  periodo  congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso  individuale,  quali la durata del soggiorno  nel  territorio  nazionale,  l'esistenza  di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami  familiari  e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario  ed assistito, di cui all'articolo  14-ter.  La  questura,  acquisita  la prova dell'avvenuto rimpatrio  dello  straniero,  avvisa  l'autorita' giudiziaria  competente  per  l'accertamento   del   reato   previsto dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo articolo. Le  disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano, comunque,  allo  straniero  destinatario  di  un   provvedimento   di respingimento, di cui all'articolo 10.»;
      6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
  «5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare  adeguata  informazione  allo  straniero   della   facolta'   di richiedere un termine per la  partenza  volontaria,  mediante  schede informative plurilingue. In caso di mancata  richiesta  del  termine, l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.
  5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di  dimostrare  la  disponibilita'  di risorse economiche sufficienti derivanti  da  fonti  lecite,  per  un importo proporzionato al termine concesso, compreso  tra  una  e  tre mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi', una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o  altro documento equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
momento  della  partenza;  b)  obbligo  di   dimora   in   un   luogo preventivamente   individuato,   dove   possa   essere    agevolmente rintracciato;  c)  obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari stabiliti, presso un ufficio della  forza  pubblica  territorialmente competente. Le misure di cui al secondo  periodo  sono  adottate  con provvedimento   motivato,   che    ha    effetto    dalla    notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e  4  del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni  al  giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro  48  ore  dalla
notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto  la  convalida  nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice  di  pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette misure  e'  punito con la multa da 3.000  a  18.000  euro.  In  tale  ipotesi,  ai  fini dell'espulsione dello straniero, non e'  richiesto  il  rilascio  del nulla osta di cui al comma  3  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria competente   all'accertamento   del   reato.   Il   questore   esegue l'espulsione, disposta ai  sensi  del  comma  4,  anche  mediante  le modalita' previste all'articolo 14.»;
      7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei  casi  previsti al comma 4»;
      8)  al  comma  13  le  parole:  «Lo  straniero  espulso»   sono sostituite  dalle  seguenti:  «Lo  straniero   destinatario   di   un provvedimento di espulsione»;
      9) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
  «14. Il divieto di cui  al  comma  13  opera  per  un  periodo  non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata  e' determinata tenendo conto  di  tutte  le  circostanze  pertinenti  il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1  e 2,  lettera  c),  ((  del  presente  articolo  ))  ovvero  ai   sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,  n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155, puo' essere previsto un termine  superiore  a  cinque  anni,  la  cui durata  e'  determinata  tenendo  conto  di  tutte   le   circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di  cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13  decorre  dalla  scadenza del  termine  assegnato  e   puo'   essere   revocato,   su   istanza dell'interessato,  a  condizione  che  fornisca  la  prova  di  avere lasciato il territorio nazionale entro il termine  di  cui  al  comma 5.»;
    d) all'articolo 14:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza  l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,  a  causa di  situazioni  transitorie  che  ostacolano  la   preparazione   del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore  dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente  necessario presso il centro di identificazione ed espulsione  piu'  vicino,  tra quelli  individuati   o   costituiti   con   decreto   del   Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze.  Tra  le  situazioni  che   legittimano   il   trattenimento rientrano, oltre a quelle  indicate  all'articolo  13,  comma  4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare soccorso  allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti  per  il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.»;
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), (( del presente testo unico )) o ai sensi dell'articolo 3,  comma  1, del  decreto-legge  27  luglio  2005,   n.   144,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  il  questore,  in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una  o  piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o  altro  documento equipollente in corso di validita', da restituire  al  momento  della partenza;  b)  obbligo  di  dimora  in   un   luogo   preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;  c)  obbligo di presentazione, in giorni ed orari  stabiliti,  presso  un  ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo  sono  adottate  con  provvedimento  motivato,  che  ha effetto   dalla   notifica   all'interessato,   disposta   ai   sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il  provvedimento  e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace  competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono  i  presupposti,  dispone con decreto la convalida nelle  successive  48  ore.  Le  misure,  su istanza  dell'interessato,  sentito  il  questore,   possono   essere modificate o revocate dal giudice di pace.  Il  contravventore  anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da  3.000  a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta ((  di  cui  all'articolo 13, comma  3,  ))  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria  competente all'accertamento   del   reato.    Qualora    non    sia    possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita'  di  cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis (( del presente articolo.» )) ;
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per  un  periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il  viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su  richiesta  del  questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima  di tale termine, il questore esegue  l'espulsione  o  il  respingimento, dandone  comunicazione  senza  ritardo  al  giudice.  Trascorso  tale termine, qualora permangano le condizioni indicate  al  comma  1,  il questore  puo'  chiedere  al  giudice  di   pace   la   proroga   del trattenimento per un periodo ulteriore di  sessanta  giorni.  Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il  questore  puo' chiedere al giudice  un'ulteriore  proroga  di  sessanta  giorni.  Il periodo  massimo  complessivo  di  trattenimento  non   puo'   essere superiore a centottanta  giorni.  Qualora  non  sia  stato  possibile procedere all'allontanamento,  nonostante  sia  stato  compiuto  ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione  al  rimpatrio del  cittadino   del   Paese   terzo   interessato   o   di   ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,  il questore  puo'  chiedere  al  giudice  di   pace   la   proroga   del trattenimento, di  volta  in  volta,  per  periodi  non  superiori  a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il  questore,  in  ogni  caso,  puo'  eseguire  l'espulsione   e   il respingimento anche  prima  della  scadenza  del  termine  prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»;
      4) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
  «5-bis. Allo scopo  di  porre  fine  al  soggiorno  illegale  dello straniero  e  di  adottare  le   misure   necessarie   per   eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento,  il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello  Stato entro il termine di sette giorni, qualora  non  sia  stato  possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero  la permanenza  presso   tale   struttura   non   ne   abbia   consentito l'allontanamento dal  territorio  nazionale.  L'ordine  e'  dato  con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di  violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del  questore  puo'  essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua  richiesta, della documentazione necessaria  per  raggiungere  gli  uffici  della rappresentanza  diplomatica  del  suo  Paese  in  Italia,  anche   se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di  appartenenza  ovvero, quando cio' non sia possibile, nello Stato di  provenienza,  compreso il titolo di viaggio.»;
      5) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente:
  «5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e'  punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da  10.000  a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai  sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi  si sia sottratto. Si  applica  la  multa  da  6.000  a  15.000  euro  se l'espulsione e' stata disposta in  base  all'articolo  13,  comma  5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi  4  e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di  espulsione  per violazione all'ordine di  allontanamento  adottato  dal  questore  ai sensi del comma 5-bis (( del presente  articolo.))  Qualora  non  sia  possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si  applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis (( del  presente  articolo, )) nonche', ricorrendone i presupposti, quelle  di  cui  all'articolo 13, comma 3.»;
      6) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:  
  «5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai  sensi  del  comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato  motivo,  con  la multa da 15.000 a  30.000  euro.  Si  applicano,  in  ogni  caso,  le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;
      7) dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente:
  «5-quater.1.  Nella  valutazione  della   condotta   tenuta   dallo straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di  cui  ai  commi 5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche  l'eventuale  consegna all'interessato della  documentazione  di  cui  al  comma  5-bis,  la cooperazione  resa  dallo  stesso   ai   fini   dell'esecuzione   del provvedimento   di   allontanamento,   in   particolare    attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.»;
      8) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente:
  «5-quinquies. Al procedimento  penale  per  i  reati  di  cui  agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni  di  cui  agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo  28  agosto 2000, n. 274.»;
      9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
  «5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello  straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e'  richiesto  il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13,  comma  3,  da  parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento  del  medesimo reato. Il questore  comunica  l'avvenuta  esecuzione  dell'espulsione all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato.
  5-septies.  Il  giudice,  acquisita  la   notizia   dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.  Se  lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato  prima  del termine previsto dall'articolo 13, comma 14,  si  applica  l'articolo 345 del codice di procedura penale.»;
      10) al comma 7, le parole: «a  ripristinare  senza  ritardo  la misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso la misura sia violata, a  ripristinare  il  trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. (( Il periodo  di  trattenimento  disposto  dal  nuovo   provvedimento   e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5» ));
    e) dopo l'articolo 14-bis, e' inserito il seguente:
  (( «Art. 14-ter (Programmi di  rimpatrio  assistito).  ))  - 1.  Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al  comma  7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel  settore  dei  rimpatri,  con  gli  enti locali e con  associazioni  attive  nell'assistenza  agli  immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed  assistito  verso  il  Paese  di origine o di provenienza di cittadini di Paesi  terzi,  salvo  quanto previsto al comma 3.  
  2. Con decreto del Ministro dell'interno  sono  definite  le  linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio  volontario  ed assistito,  fissando  criteri  di   priorita'   che   tengano   conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita'  dello  straniero  di
cui  all'articolo  19,   comma   2-bis,   nonche'   i   criteri   per l'individuazione   delle   organizzazioni,   degli   enti   e   delle associazioni di cui al comma 1 (( del presente articolo. ))    3. Nel  caso  in  cui  lo  straniero  irregolarmente  presente  nel
territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne  da'  comunicazione,  senza ritardo, alla competente questura, anche  in  via  telematica.  Fatto salvo quanto  previsto  al  comma  6,  e'  sospesa  l'esecuzione  dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure  eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma  5.2,  e  14, comma 1-bis. La questura, dopo avere  ricevuto  dalla  prefettura  la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,   avvisa   l'autorita'    giudiziaria    competente    per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di cui al comma 5 del medesimo articolo.
  4. Nei confronti dello straniero che si  sottrae  al  programma  di rimpatrio, i provvedimenti di  cui  al  comma  3  sono  eseguiti  dal questore con l'accompagnamento immediato  alla  frontiera,  ai  sensi dell'articolo  13,  comma  4,  anche  con   le   modalita'   previste dall'articolo 14.
  5. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  agli stranieri che:
    a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
    b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13,  comma  4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui  all'articolo  13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
    c) siano destinatari  di  un  provvedimento  di  espulsione  come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale  ((  ovvero di un provvedimento di  estradizione  o  di  un  mandato  di  arresto europeo o di un mandato  di  arresto  da  parte  della  Corte  penale internazionale. ))
  6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al  comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione  ed  espulsione  rimangono nel Centro fino  alla  partenza,  nei  limiti  della  durata  massima prevista dall'articolo 14, comma 5.
  7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito
di cui al comma 1 si provvede nei limiti:
    a)  delle  risorse  disponibili  del  Fondo  rimpatri,   di   cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;
    b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati  a  tale scopo, secondo le relative modalita' di gestione.»;
    f) all'articolo 16, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente periodo:
  «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso  di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter  e 5-quater.»;
    g) all'articolo 19:
      1) nella rubrica, dopo le parole: «e  di  respingimento.»  sono aggiunte  le  seguenti:  «Disposizioni  in   materia   di   categorie vulnerabili.»;
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di  persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti  di famiglie monoparentali con figli minori nonche'  dei  minori,  ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate  con  modalita'  compatibili  con  le  singole  situazioni personali, debitamente accertate.»;
    (( g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis: ))
      1) le parole: (( «sempreche' non sia intervenuta una  decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, )) » sono soppresse;
      2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono  inserite le seguenti:(( «previo parere positivo  del  Comitato  per  i  minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero  ai minori stranieri non accompagnati». ))
  2.  Il  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  cui  al  comma  2 dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1, lettera e), e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto.
        
                    Riferimenti normativi
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 10-bis, 13, 14, 16, 19 e 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 (Testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  agosto 1998, n. 191, come modificato dalla presente legge:

              «Art.  5  (Permesso  di  soggiorno).   -   1.   Possono soggiornare  nel  territorio  dello  Stato  gli   stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo  4,  che  siano muniti di carta di soggiorno o  di  permesso  di  soggiorno rilasciati, e in corso di validita', a norma  del  presente testo  unico  o  che  siano  in  possesso  di  permesso  di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
              2. Il permesso  di  soggiorno  deve  essere  richiesto, secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il  regolamento  di  attuazione  puo'  provvedere  speciali modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
              2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e' richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per  motivi umanitari.
              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in   attuazione   degli   accordi e delle convenzioni internazionali in  vigore. La durata non  puo'  comunque essere:
                a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo  );
                b) .
                c) superiore ad un anno, in relazione alla  frequenza di  un  corso  per  studio  o  per  formazione  debitamente certificata;   il   permesso   e'   tuttavia    rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
                d) .
                e)   superiore   alle   necessita'   specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
              3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rilasciato  a  seguito  della  stipula  del  contratto   di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.  La  durata del relativo permesso di soggiorno  per  lavoro  e'  quella prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'  superare:
                a) in relazione ad uno o  piu'  contratti  di  lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
                b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
          a tempo determinato, la durata di un anno;
                c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
          a tempo indeterminato, la durata di due anni.
              3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto  in Italia almeno due  anni  di  seguito  per  prestare  lavoro stagionale puo' essere rilasciato,  qualora  si  tratti  di impieghi  ripetitivi,  un  permesso  pluriennale,  a   tale titolo, fino a tre  annualita',  per  la  durata  temporale annuale di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due  anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto  di ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso  e'  revocato immediatamente nel  caso  in  cui  lo  straniero  violi  le disposizioni del presente testo unico.
              3-quater. Possono inoltre  soggiornare  nel  territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della certificazione della competente rappresentanza  diplomatica o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un periodo di due anni.
              3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o  consolare italiana che rilascia il visto di ingresso  per  motivi  di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo  26,  ne  da'  comunicazione  anche  in   via telematica al Ministero  dell'interno  e  all'INPS  nonche' all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal comma  9  dell'articolo  22   entro   trenta   giorni   dal ricevimento della documentazione. Uguale  comunicazione  e' data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso  per ricongiungimento familiare di  cui  all'articolo  29  entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
              3-sexies. Nei casi di  ricongiungimento  familiare,  ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non puo' essere superiore a due anni.
              4. Il rinnovo del permesso di  soggiorno  e'  richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora, almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e' sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
              4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo   del permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi fotodattiloscopici.
              5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche', per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale, anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo territorio nazionale.
              5-bis. Nel valutare la  pericolosita'  dello  straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui all'articolo 12, commi 1 e 3.
              5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato quando  si  accerti  la  violazione  del  divieto  di   cui all'articolo 29, comma 1-ter.
              6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che ricorrano  seri  motivi,  in   particolare   di   carattere umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali   o internazionali  dello  Stato  italiano.  Il   permesso   di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato  dal  questore secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di attuazione.
              7. Gli stranieri muniti del  permesso  di  soggiorno  o titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno  Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia  sono  tenuti  a  dichiarare  la  loro  presenza  al questore con le modalita' e nei termini di cui al comma  2. Agli   stessi   e'   rilasciata   idonea   ricevuta   della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103 a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga  resa  entro 60 giorni dall'ingresso nel  territorio  dello  Stato  puo'  essere disposta l'espulsione amministrativa.  
              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di cui all'articolo 9 sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'articolo 36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e regolamentari in materia di documentazione  amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445.
              8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto   di ingresso  o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,   un contratto di soggiorno o una  carta  di  soggiorno,  ovvero contraffa' o altera documenti al  fine  di  determinare  il rilascio di un visto di ingresso o  di  reingresso,  di  un permesso di soggiorno, di un contratto di  soggiorno  o  di una  carta  di  soggiorno  oppure  utilizza  uno  di   tali documenti  contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con   la reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'  concerne  un atto o parte di un atto che faccia fede fino a  querela  di falso la reclusione e' da tre a  dieci  anni.  La  pena  e'  aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
              9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o convertito entro venti giorni dalla data in  cui  e'  stata presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo unico.»;

              «Art.  10-bis  (Ingresso  e  soggiorno   illegale   nel territorio  dello  Stato).  -  1.  Salvo   che   il   fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa  ingresso ovvero  si  trattiene  nel  territorio  dello   Stato,   in violazione delle  disposizioni  del  presente  testo  unico nonche' di quelle di cui  all'articolo  1  della  legge  28 maggio 2007, n. 68, e' punito  con  l'ammenda  da  5.000  a 10.000 euro. Al reato di  cui  al  presente  comma  non  si applica l'articolo 162 del codice penale.
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano allo   straniero   destinatario   del   provvedimento    di respingimento ai sensi dell'articolo  10,  comma  1  ovvero allo  straniero  identificato  durante  i  controlli  della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.  
              3. Al procedimento penale per il reato di cui al  comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,  20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n. 274.
              4.  Ai  fini  dell'esecuzione   dell'espulsione   dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e'  richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da    parte    dell'autorita'    giudiziaria     competente all'accertamento del medesimo reato. Il  questore  comunica l'avvenuta   esecuzione    dell'espulsione    ovvero    del respingimento   di   cui   all'articolo   10,   comma    2, all'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del reato.
              5. Il giudice,  acquisita  la  notizia  dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi  dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo  a  procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel  territorio  dello Stato prima del termine previsto  dall'articolo  13,  comma 14, si applica  l'articolo  345  del  codice  di  procedura penale.
              6.  Nel  caso  di  presentazione  di  una  domanda   di protezione internazionale di cui al decreto legislativo  19 novembre  2007,  n.  251,  il  procedimento   e'   sospeso. Acquisita  la  comunicazione   del   riconoscimento   della protezione internazionale di cui al decreto legislativo  19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso  di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di  non luogo a procedere.»;   

prima parte     

terza parte

quarta parte

 

Giovedì, 23 Giugno 2011