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Circolare n. 6831 del 6 novembre 2012 Ministero dell'Interno

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 'Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato'. Accordo Quadro 7 agosto 2012 tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione. ISTRUZIONI OPERATIVE -





MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo


Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 'Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato'. Accordo Quadro 7 agosto 2012 tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione. ISTRUZIONI OPERATIVE

    Si fa seguito alla circolare n. 1583 del 5 marzo 2012 relativa al D.P.R. in oggetto ed alla circolare congiunta n. 1542 del 2 marzo 2012, con la quale il Ministro dell'Interno ed il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione hanno emanato le linee di indirizzo per l'applicazione del suddetto decreto, ribadendo la necessità di realizzare collaborazioni ed intese tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, a livello periferico, tra i Prefetti, gli UU.SS.RR. e i centri provinciali di istruzione degli adulti.

    In analogia a quanto già realizzato in occasione della stipula dell'Accordo Quadro del 10 novembre 2010, applicativo degli adempimenti previsti dal DM 4 giugno 2010, il 7 agosto u.s. è stato siglato l'Accordo Quadro tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito denominato "Accordo"), che si trasmette in copia, completo delle Linee Guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, predisposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Allegato 1).

    Con l'accordo sono state definite modalità condivise per l'attuazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, tali da valorizzare il ruolo delle Istituzioni scolastiche, sedi Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, nell'ambito della nuova procedura prevista dal citato art. 4 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

    In particolare, sono stati definiti:

        A) criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione (articolo 4 dell'Accordo);

        B) criteri e modalità per lo svolgimento dei test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, (articolo 5 dell'Accordo);

        C) ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica ew di informazione e per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia (articolo 6 dell'Accordo);

        D) criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota finalizzati a favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti (articolo 7 dell'Accordo);

    Al riguardo, con la presente circolare, si forniscono le prime indicazioni operative.

        A) SESSIONE DI FORMAZIONE CIVICA E DI INFORMAZIONE (ARTICOLO 4).

           In riferimento alle sessioni di formazione civica e di informazione, cui lo straniero è tenuto a partecipare entro i tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di integrazione per acquisire in forma sintetica una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e dell'organizzazione delle   
istituzioni pubbliche in Italia, l'articolo 4 dell'Accordo, nel definire criteri e modalità di svolgimento, stabilisce che queste abbiano luogo esclusivamente presso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, di cui all'articolo 1, comma 632 della L. 296/06.
           In attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui all'articolo 64, comma 4, lettra f) della legge 133/08, la sessione di formazione civica e di informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti.

           In merito all'aindividuazione delle istituzioni scolastiche sedi di svolgimento di dette sessioni, da effettuare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Accordo, mediante stipula di protocollo d'intesa tra le Prefetture e l'Ufficiop scolastico regionale territorialemente competente, sulla base dei criteri ivi indicati, le SS.LL. vorranno utilizzare - con gli opportuni adattamenti, l'unito schema di protocollo predisposto d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Allegato 2).

           Si evidenzia che i sussidi predisposti da questo Ministero a sostegno delle suddette sessioni e già utilizzate (5 moduli di apprendimento in formato video della durata di un'ora ciascuno, per complessive cinque ore, tradotti in 19 lingue), dovranno essere resi disponibili ai Centri Terrioùtoriali Permanenti, i quali potranno avvalersi di ulteriori strumenti formativi predisposti dal MIUR.

           Per quanto attiene alla identificazione dello straniero, i docenti individuati dalle istituzioni scolastiche procedono secondo le modalità già adottate per lo svolgimento del test di cui al D.M. 4 giugno 2010.
           Nel protocollo saranno concordate  le modalità di comuinicazione alla prefetture, da parte dei medesimi docenti, dell'avvenut frequenza degli stranieri alle sessioni formative.
           Ciascuna sessione dovrà essere svolta con un numero minimo di 18 partecipanti, con un costo medio indicato nell'allegata tabella riepilogativa degli standard di costo (Allegato 3).

           Nei territori nei quali le istanze di permesso di soggiorno, di cui all'artivolo 2 del DPR 179/2011, sono in numero tale da non consentire - nel trimestre di riferimento - l'attivazione di sessioni di formazione civica e di informazione nel rispetto dei parametri indicati nello standatd di costo, le medesime - non più di una per ciascun trimestre di riferimento - possono essere attivate anche con un numero di partecipanti inferiore al numero stabilito, ferma restando l'intesa con le Prefetture competenti.

        B) TEST PER L'ASSEGNAZIONE DEI CREDITI RELATIVI ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, DELLA CULTURA CIVICA E DELLA VITA CIVILE IN ITALIA (ARTICOLO 5).

           In ordine alla assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all'art. 6 del D:p:r: 179/2011, si fa presente che lo Sportello unico è tenuto ad informare lo straniero della facoltà, in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di tale conoscenza attraverso un apposito test, da svolgersi gratuitamente a cura dello sportello medesimo, e ad attivare, contestualmente, gli accertamenti di ufficio, quali previsti dall'articolo 5, co. 2, lettera a).
           Tanto premesso, i criteri e le modalità per lo svolgimento dei suddetti test indicati nell'articolo 5 dell'Accordo, fermo restando che essi saranno avviati solo a partire dal 2014, saranno oggetto di ulteriori specifiche indicazioni.

        C) ULTERIORI MODALITà DI SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE (ARTICOLO 6).

           Al fine di valorizzare ed ottimizzare l'offerta formativa ordinaria dei Centri Territoriali permanenti e favorire una più efficace integrazione linguistica e sociale degli stranieri, con l'Accordo del 7 agosto 2012 si è inteso riconoscere l'iscrizione e la frequenza ai corsi ed ai percorsi erogati dal centri Territoriali permanenti come da ulteriori modalità di svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e di assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia. In particolare:

           (Ulteriore modalità di svolgimento della sessione).

           L'art. 6, comma 1 dell'Accordo stabilisce che l'iscrizione e la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 3 del decreto del DPR 179/2011. A tal fine, è necessario che i predetti corsi e percorsi prevedano anche specifiche unità di apprendimento della durata complessiva di 10 ore destinate a far acquisire allo straniero le conoscenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c) del DPR in parola attraverso l'utilizzo dei sussidi di cui all'articolo 4, comma 6 dell'Accordo. In ogni caso, tale specifiche unità di apprendimento devono essere programmate in modo da consentire allo straniero la frequenza nei tempi previsti dalla normativa ("entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo di integrazione", articolo 3, comma 1 del DPR 179/2011); l'avvenuta frequenza delle suddette unità di apprendimento deve essere comunicata alla Prefettura competente secondo le modalità previste dal protocollo allegato.

           (Ulteriore modalità di assegnazione dei crediti: "raggiungimento" della soglia di adempimento).

           L'art. 6, comma 2 dell'Accordo stabilisce che il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italian non inferiore a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, rilasciato ad esito dei corsi di cui al comma 1 del citato art. 6, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica e consente, altresì, allo straniero il "raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6, comma 5, lettera a) del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 179/2011.

           (Ulteriore modalità di assegnazione dei crediti: "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento).


           L'art. 6, comma 3 dell'Accordo stabilisce che il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011, e, consente, altreasì, allo straniero il "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento, di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), del DPR citato.

        D) PROGETTI PILOTA (ARTICOLO 7).


           Per favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti di cui al DPR 179/2011, le parti hanno convenuto di potenziare l'offerta dei corsi, di cui  all'articolo 6, comma 1 dell'Accordo, attraverso la promozione di specifici progetti pilota in coerenza con il piano nazionale degli interventi in materia di integrazione linguistica e sociale promosso da questo ministero e dal Ministero dell'Istruzione, della Università, della Ricerca nell'ambito delle iniziative a valere sul Fondo europeo per l'Integrazione dei cittadini di paesi terzi; i predetti progetti pilota potranno essere realizzati attraverso le istituzioni scolastiche, sedi dei centri terriotiali Permanenti, individuate nell'ambito del protocollo d'intesa, di cui al precedente articolo 4, comma 2, secondo i criteri e le modalità definite dall'art. 7.
          
           Gli sporterlli unici, all'atto della sottoscrizione, devono prospettare ai cittadini stranieri la possibilità di opatare per le predette ulteriori modalità di frequanza della sessione di formazione civica.
   
           Inoltre, il comma 2 - in anologia con quanto già previsto dall'articolo 6 dell'Accordo quadro 11 novembre 2010 - stabilisce che i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, di cui all'articolo 3, comma 6 del testo Unico sull'Immigrazione, promuovono "progetti pilota di informazione" per illustrare le modalità di adempimento di quanto previsto dal DPR 179/2011 anche in collaborazione con i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti di cui all'articolo 1, comma 632 della Legge L. 296/06 e successive modifiche e integrazioni.

    Tanto premesso, in considerazione della necessità di procedere sulla base di un'ampia sinergia tra le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti ed i Consigli Terriotriali per l'Immigrazione, si chiede di fornire la più proficua disponibilità collaborativa al fine di dare compiuta realizzazione all'impianto normativo in oggetto indicato.

        Si ringrazia per l'attenzione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Malandrino)

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Allegati:

Allegato 1 - Accordo Quadro 7 agosto 2012 tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con relativi allegati (Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana predisposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

Allegato 2 - Schema di protocollo d'intesa di cui all'articolo 4 dell'Accordo Quadro.

Allegato 3 - Prospetto dei costi relativi alle sessioni di formazione civica e di informazione (Area formativa e Area organizzativa-gestionale).


Vedi la circolare n. 6831 del 6 novembre 2012 del Ministero dell'Interno



Martedì, 6 Novembre 2012