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Decreto 27 aprile 2015 Ministero dell'Interno (GU n.118 del 23-5-2015)

Modalita' di presentazione delle domande di contributo, da parte degli enti locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati

IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
  Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
  Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184,  e  successive  modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2001, n. 149,  sulla  «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»;
  Visto  il  decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85,  recante «Attuazione della  direttiva 2001/55/CE  relativa  alla  concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2003;
  Visto il decreto  legislativo 30 maggio 2005, n. 140,  recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme  minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»  e in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che  con  decreto  del Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario  di  cui  all'art.  1-sexies,  comma  3, lettera a),  del  decreto-legge  con  le  disposizioni  del  medesimo decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede a  fissare  un  termine  per  la  presentazione  delle   domande   di contributo» da parte degli Enti Locali  per  la  partecipazione  alla ripartizione del Fondo;
  Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2013, adottato ai sensi del citato art. 1-sexies, comma 2, per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le  politiche  e  i  servizi dell'asilo (FNPSA) per il triennio 2014-2016;
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e  successive modifiche di attuazione  della  direttiva 2004/83/CE  recante  norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti   bisognosa   di protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della protezione riconosciuta;
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  e  successive modifiche di attuazione  della  direttiva 2005/85/CE  recante  norme minime per le procedure applicate negli  Stati  membri  ai  fini  del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
  Vista la legge n. 190 del 23 dicembre 2014,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014;
  Vista l'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 con cui si approva il Piano  Operativo  nazionale  per fronteggiare il flusso straordinario  di  cittadini  extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati;
  Visto  l'avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  da finanziare  a  valere  sul  Fondo  Asilo  Migrazione  e  Integrazione 2014-2020 - Assistenza emergenziale  «Miglioramento  della  capacita' del  territorio  italiano  di   accogliere   minori   stranieri   non accompagnati», adottato con decreto prot. n. 11934 del 23 dicembre 2014  dal  Ministero  dell'interno,  nella  persona  del   Capo   del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;
  Vista la graduatoria dei progetti, presentati a seguito del  citato avviso pubblico e ammessi al finanziamento, approvata e pubblicata in data 12 marzo 2015;
  Ritenuta la necessita' di aumentare  in  maniera  congrua  i  posti nella rete SPRAR specificamente dedicati all'accoglienza  dei  minori stranieri non accompagnati;
  Sentita la Conferenza unificata, di  cui  all'art.  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 marzo 2015;
 
Decreta:
 
Art. 1
Definizioni
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  in  conformita'  al  decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, al decreto legislativo 19  novembre 2007, n. 251, di seguito nominato «decreto qualifiche» e  al  decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  di  seguito  nominato  «decreto procedure», si intende per:
    a) «minori stranieri non accompagnati» - MSNA:  «i  cittadini  di paesi terzi o gli apolidi di eta'  inferiore  ai  diciotto  anni  che entrano nel territorio degli Stati membri senza  essere  accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi  responsabile,  ovvero  i  minori  che   sono   lasciati   senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri»;
    b)  «domanda  di  protezione  internazionale»:  la   domanda   di protezione presentata secondo  le  modalita'  previste  dal  «decreto procedure» diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status  di protezione sussidiaria;
    c) «richiedente protezione internazionale»: il  cittadino  di  un paese terzo o apolide che abbia chiesto  di  essere  ammesso  ad  una forma di protezione internazionale;
    d)  «status   di   rifugiato»:   la   protezione   internazionale riconosciuta  al  cittadino  straniero  ai  sensi  dell'art.  11  del «decreto qualifiche»;
    e)  «protezione  sussidiaria»:   la   protezione   internazionale riconosciuta  al  cittadino  straniero  ai  sensi  dell'art.  17  del «decreto qualifiche»;
    f) «protezione umanitaria»: la protezione di cui all'art. 32  del «decreto procedure» concessa al cittadino di un paese  terzo  che  si trovi in oggettive e gravi condizioni personali  che  non  consentono l'allontanamento e a cui, qualora non venga  accolta  la  domanda  di protezione internazionale, viene rilasciato dal questore un  permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
    g) «Fondo»: il Fondo nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi dell'asilo  istituito  con  l'art.  1-septies  del  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28  febbraio  1990,  n. 39;
    h) «Capo Dipartimento»: il  Capo  Dipartimento  per  le  liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;
    i) «Direttore Centrale»: il Direttore  della  Direzione  Centrale dei  servizi  civili  per  l'immigrazione  e  l'asilo  del  Ministero dell'interno;
    l) «Direzione Centrale»: la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno;
    m)  «SPRAR»:  Sistema  di  protezione  per  richiedenti  asilo  e rifugiati;
    n) «Servizio Centrale»: Servizio Centrale dello SPRAR;
    o) «Enti Locali»: Enti Locali, anche eventualmente associati,  le loro  unioni   o   consorzi,   che   prestano   servizi   finalizzati all'accoglienza  dei  minori  stranieri   non   accompagnati,   anche richiedenti/titolari di protezione internazionale  e  beneficiari  di protezione umanitaria, che presentano i progetti;
    p) «legale rappresentante»: sia il soggetto  legalmente  preposto alla rappresentanza legale dell'Ente Locale  (Capofila  e/o  Partner) (es.  Sindaco)  sia   il   Soggetto   eventualmente   delegato   alla sottoscrizione da parte di quest'ultimo (es. dirigente o  funzionario delegato dal Sindaco);
    q)  «Soggetto  proponente»:  Ente  Locale  in  forma  singola   o associata che presenta la domanda di contributo;
    r) «Capofila»: in caso di Soggetto Proponente  Associato,  e'  il soggetto che  risponde  per  la  realizzazione  dell'intero  progetto presentato;
    s) «Partner»: e' l'Ente Locale diverso dal  Soggetto  proponente, coinvolto nella realizzazione del progetto;  
    t) «Ente Attuatore»: soggetto terzo individuato dall'Ente  Locale per l'esecuzione di uno o piu' servizi del progetto.

Art. 2
Soggetti proponenti e condizioni di partecipazione
 
  1. Sono ammessi a presentare  proposte  progettuali  a  valere  sul presente  decreto  gli  Enti  Locali,  come  definiti   dal   decreto legislativo n.  267/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, singolarmente ovvero in associazione formalmente costituita.
  2. In  caso  di  progetto  presentato  da  un  Soggetto  Proponente Associato deve essere individuato un «Capofila»  che  risponde,  come unico  interlocutore  dell'Amministrazione,  per   la   realizzazione dell'intero progetto.
  3. Gli Enti Locali proponenti, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto, dalle «Linee Guida» e dalla  normativa  vigente  in materia, possono  procedere  all'affidamento  ad  un  Soggetto  terzo dell'esecuzione di uno o piu' servizi specifici del progetto.
  4. Ciascun Soggetto proponente puo' individuare  uno  o  piu'  Enti Attuatori indicandoli all'interno dell'apposita sezione  prevista  al punto 8 dell'Allegato B - Modello di domanda di contributo.

Art. 3
Oggetto del decreto
 
  1. Gli Enti Locali proponenti,  nella  domanda  di  contributo,  si impegnano, nel superiore interesse dei minori,  ad  attivare  servizi finalizzati all'accoglienza in favore dei  MSNA  e,  in  particolare, sulla base delle «Linee Guida» (Allegato A), a garantire:  
    a) il  rispetto  dei  diritti  di  cui  e'  portatore  il  minore straniero  non  accompagnato  secondo  la   normativa   nazionale   e internazionale vigente;
    b) l'avvio graduale del minore verso l'autonomia  e  l'inclusione nel tessuto sociale del territorio.
  2. L'Ente Locale proponente, in base  alle  proprie  prerogative  e ferme restando le responsabilita' degli  altri  attori  istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti, dovra' prevedere  interventi articolati nel periodo di  accoglienza  per  raggiungere  i  seguenti obiettivi, riportati nelle «Linee Guida»:
    collocamento  in  luogo  sicuro  del  minore,  sia  in  strutture autorizzate, sia presso famiglie selezionate,  secondo  la  normativa vigente, tenendo conto, in modo particolare dell'eta' e del paese  di provenienza del minore;
    supporto di mediatori linguistico-culturali;
    iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
    assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale;
    verifica  della  presenza  di  parenti,  connazionali  o  persone disponibili, idonee secondo la normativa vigente,  ad  una  eventuale presa in carico del minore;
    apertura della tutela;
    regolarizzazione dello status  giuridico  e  della  presenza  sul territorio;
    insegnamento di base della lingua italiana;
    inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore;
    definizione di un progetto socio-educativo  individualizzato  per ciascun minore che sara' formulato tenendo  sempre  presenti  le  sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso  anche  dal  tutore  e  aggiornato  durante l'intero periodo di accoglienza;
    forme di  raccordo  con  gli  interventi  realizzati  nell'ambito dell'Avviso pubblico «Miglioramento della  capacita'  del  territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati»  finanziato a valere sul Fondo  asilo,  migrazione  e  integrazione  2014-2020  - Assistenza emergenziale.
  3. Le proposte progettuali finanziate dovranno  altresi'  prevedere modalita' di confronto e di collaborazione con prefetture,  questure, forze dell'ordine, tribunali per i minorenni, giudici tutelari,  ASL, agenzie educative, nonche' con  comunita'  di  accoglienza,  famiglie affidatarie, comunita' straniere, centri di formazione professionale, agenzie per  l'impiego,  associazioni  di  promozione  sociale  e  di volontariato  (sport,   cultura,   etc.)   ed   ogni   altro   attore potenzialmente coinvolto.

Art. 4
Capacita' ricettiva, durata degli interventi e contributi
 
  1. Il Capo Dipartimento, con apposito provvedimento, stabilisce  la capacita' ricettiva dello SPRAR in un numero  non  inferiore  a  1000 posti di accoglienza relativi ai MSNA anche  richiedenti/titolari  di protezione internazionale.
  2. Le proposte progettuali  dovranno  prevedere  la  realizzazione, fino al 31 dicembre 2016, degli interventi di cui all'art.  3,  comma 2.
  3. Il contributo per  l'accoglienza  e'  previsto  per  un  importo massimo pari a euro 45 pro/die pro/capite, incrementato di un massimo del 20 per cento per le spese per l'integrazione  e  spese  generali, cosi' come previsto dal piano finanziario preventivo.
  4. L'Ente Locale contribuisce,  a  titolo  di  cofinanziamento,  in misura non inferiore al 20 per  cento  del  costo  complessivo  della singola  proposta  progettuale  cosi'   come   indicato   nel   piano finanziario di cui all'allegato «C».

Art. 5
Presentazione della domanda
 
  1. Accedono  alla  ripartizione  delle  disponibilita'  del  Fondo, riservate  al  sostegno  finanziario  dei  servizi  di  cui  all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,  convertito  con modificazioni dalla legge n.  39/1990,  gli  Enti  Locali,  che,  nel superiore interesse dei minori, si impegnano a  garantire  i  servizi indicati nelle «Linee Guida».
  2. Per accedere  alla  ripartizione  del  Fondo,  gli  Enti  Locali presentano, in carta libera, domanda di contributo  sottoscritta  dal rappresentante  dell'Ente  Locale,  utilizzando  esclusivamente   gli appositi modelli «B», «B1», «B2», «C» e  «C1»  allegati  al  presente decreto, di cui all'art. 17.
  3. Gli Enti Locali devono inoltre produrre i seguenti documenti:
    a) copia del documento di identita', in corso di  validita',  del legale rappresentante dell'Ente Locale che ha presentato la domanda o di un suo delegato;
    b) lettere di adesione di  Enti  Locali  che  offrono  servizi  a favore del progetto o sul cui territorio insistono  le  strutture  di accoglienza;
    c) dichiarazione di impegno dell'Ente Locale di avvalersi di  uno o piu' Enti Attuatori con pluriennale, consecutiva  esperienza  nella presa in carico di  MSNA  anche  richiedenti/titolari  di  protezione internazionale comprovata da attivita' e servizi in essere al momento della presentazione della domanda (nei  casi  in  cui  l'Ente  Locale intenda avvalersi di Ente Attuatore);
    d)  autorizzazione  e/o   accreditamento   della   struttura   di accoglienza per i minori come previsto dalla  normativa  regionale  e nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento  regionale  del decreto ministeriale n. 308/2001.
  4. E' ammissibile una sola domanda  di  contributo  per  ogni  Ente Locale anche se presentata in forma associata.
  5. Le domande, in duplice copia, devono essere consegnate a mano  o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'interno - Dipartimento per liberta' civili  e  l'immigrazione  - Direzione centrale per i servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, Piazza del Viminale s.n.c. - 00184  Roma,  entro  le  ore  16,00  del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 6
Cause di inammissibilita' e di esclusione
 
  1. Sono inammissibili le domande:
    a) presentate da soggetti in forma singola od associata,  diversi da quelli legittimati cosi' come individuati al precedente art. 2;
    b) pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 5  ultimo comma;
    c) non corredate dal piano finanziario redatto secondo lo  schema di cui all'allegato «C»;
    d) redatte su formulari  non  conformi  ai  modelli  allegati  al presente decreto e/o privi della firma del legale rappresentante;
    e) prive, in  caso  di  delega,  di  un  valido  atto  di  delega sottoscritto dal Soggetto delegante e dal Soggetto delegato o recanti atti di  delega  validi,  ma  non  accompagnati  dalla  copia  di  un documento di identita' valido del Soggetto delegante e  del  Soggetto delegato;
    f) che prevedano una durata diversa da quella  indicata  all'art. 4, comma 2;
    g) presentate  secondo  modalita'  difformi  da  quanto  indicato all'art. 5 del presente decreto;
    h) prive del/dei documento/i di  identita'  di  cui  all'art.  5, comma 3, lettera A.
  2. Nel caso di presentazione di piu' domande da parte del  medesimo Ente Locale e' ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalita' stabilite dal precedente art. 5.
  3. Sono escluse le domande:
    a) che non prevedono gli interventi indicati all'art. 3, comma  2 del presente decreto e nelle «Linee Guida»;
    b) prive di uno o piu' documenti o delle dichiarazioni  richiesti dall'art. 5, comma 3, lettere b), c) e d);
    c) prive  in  generale,  delle  informazioni  e/o  dei  documenti richiesti obbligatoriamente dal presente decreto;
    d) prive della dichiarazione di impegno  a  destinare  alla  rete nazionale dello SPRAR una percentuale minima del  70  per  cento  dei posti complessivi indicati nella proposta progettuale;  
    e) per le quali la Commissione ai sensi del successivo  comma  4, abbia richiesto una integrazione documentale e l'Ente Locale  non  vi abbia provveduto nei termini fissati.
  4.   In   presenza   di   vizi   documentali    non    sostanziali, l'Amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  richiedere  all'Ente Locale chiarimento e/o integrazioni.
  5. In tali ipotesi l'Amministrazione assegna un termine  perentorio entro il quale, pena l'esclusione, l'Ente Locale deve far pervenire i chiarimenti o le integrazione richieste. In caso di mancata risposta, da parte del proponente, entro il  termine  perentorio  concesso,  la domanda si considerera' esclusa.

Art. 7
Capacita' ricettiva dei singoli servizi di accoglienza
 
  1. Gli Enti Locali che presentano  domanda  di  contributo  debbono destinare allo SPRAR una percentuale minima  del  70  per  cento  dei posti complessivi indicati nella proposta progettuale.
  2.  All'assegnazione  di  tali  posti  provvede   direttamente   la Direzione Centrale tramite il Servizio Centrale, anche  nel  rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 140/2005  relativamente ai minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale.
  3. La capacita' ricettiva complessiva dei  servizi  di  accoglienza non deve essere inferiore a 6 posti ne' superiore a 70:
    a) fino ad un massimo di dieci posti di accoglienza per gli  Enti Locali, singoli o consorziati, con  popolazione  complessiva  fino  a 5.000 abitanti;
    b) fino ad un massimo di venti posti per i servizi di accoglienza per gli Enti Locali,  singoli  o  consorziati,  con  una  popolazione complessiva tra 5.001 e 15.000 abitanti;
    c) fino ad un massimo di trenta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una  popolazione  complessiva  tra 15.001 e 50.000 abitanti;
    d) fino ad un massimo di quaranta posti di  accoglienza  per  gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una  popolazione  complessiva tra 50.001 e 200.000 abitanti;
    e) fino ad un massimo di cinquanta posti di accoglienza  per  gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una  popolazione  complessiva tra 200.001 e 500.000 abitanti;
    f) fino ad un massimo di settanta posti di  accoglienza  per  gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione  superiore  a 500.001 abitanti.
  4. Nel caso in cui la domanda di contributo e' presentata  da  Enti Locali in forma associata, il numero degli abitanti va  calcolato  in base alla popolazione dei soli comuni nel cui territorio  sorgono  le strutture di accoglienza.
  5. Le strutture adibite all'accoglienza dei minori dovranno  essere autorizzate/accreditate  ai  sensi  della   normativa   nazionale   e regionale di settore.

Art. 8
Capacita' ricettiva dei singoli servizi di accoglienza aggiuntivi
 
  1. L'Ente Locale che presenta domanda di contributo ha facolta'  di garantire, nel corso del periodo di vigenza del presente decreto e su richiesta della  Direzione  Centrale  per  il  tramite  del  Servizio Centrale, l'attivazione di una percentuale di posti  aggiuntivi  pari ad un minimo del 20 per cento a un  massimo  del  50  per  cento  del numero di posti effettivamente finanziati.
  2. Nel caso in cui l'Ente Locale nella presentazione della  domanda di contributo si impegni ad attivare i posti aggiuntivi ai sensi  del comma 1, tale attivazione ha carattere obbligatorio.
  3. Per i posti aggiuntivi non e'  richiesto  alcun  cofinanziamento all'Ente Locale. Non e' necessario, inoltre, indicare  nella  domanda di contributo, le strutture da destinare  all'attivazione  dei  posti aggiuntivi, fermo restando  la  conformita'  delle  stesse  a  quanto previsto dalle «Linee Guida» e dalle normative vigenti.
  4. A partire dalla ricezione della  richiesta  di  attivazione  dei posti aggiuntivi, gli Enti Locali sono tenuti ad  attivarli  entro  i successivi 15 giorni lavorativi.
  5.  Per  ogni  posto  aggiuntivo  attivato  viene  riconosciuto  un contributo pro die/pro capite pari ad euro 45.

Art. 9
Costi inammissibili
 
  1. Non sono ammissibili i costi:
    a)  per  l'acquisto  di  immobili  o  relativi  al  pagamento  di eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi;
    b) di adeguamento delle strutture da adibire all'accoglienza.

Art. 10
Commissione di valutazione delle domande di contributo
 
  1. Ai fini della selezione delle domande di  cui  all'art.  5,  con provvedimento del Capo Dipartimento, e' istituita una Commissione  di valutazione composta dal Direttore Centrale, che la presiede, o da un suo delegato, da un dirigente della carriera prefettizia in  servizio presso la Direzione Centrale e da un  dirigente  di  II  fascia,  dal responsabile della Struttura di missione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Associazione   Nazionale   Comuni   italiani   (ANCI),   da   un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). Compongono, inoltre, la Commissione  un  rappresentante  dell'Alto  Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati(ACNUR) ed un rappresentante delle Regioni.  La  segreteria  della  Commissione  e'  assicurata  da   un funzionario in servizio presso la Direzione Centrale.
  2. Per le attivita' connesse  alla  valutazione  dei  progetti,  la Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio Centrale.
  3. La partecipazione  alla  Commissione  non  comporta  compensi  o rimborsi.
  4. La Commissione di valutazione e' validamente costituita  con  la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;  in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
  5. Al fine di garantire la piu' ampia distribuzione dei servizi  di accoglienza sul territorio, l'Amministrazione puo' chiedere  all'Ente Locale una riduzione dei  posti  in  accoglienza  rispetto  a  quelli offerti nella domanda di partecipazione al bando. In tal caso, l'Ente Locale che accoglie la richiesta rimodula in maniera  conseguente  il progetto ed il relativo piano finanziario e fornisce alla Commissione i chiarimenti o le integrazioni richieste.
  6. All'esito dell'esame delle domande, la  Commissione  assegna  ai singoli progetti i punteggi secondo le modalita' stabilite  dall'art. 11, forma ed approva la graduatoria  degli  Enti  Locali  ammessi  al contributo.
  7. La graduatoria finale degli Enti Locali  ammessi  al  contributo verra' pubblicata sul sito del Ministero dell'interno e del  Servizio Centrale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
  8. Dell'assegnazione del contributo e' data altresi'  comunicazione all'Ente Locale ammesso al finanziamento, nonche' alla Prefettura-UTG territorialmente competente.
  9.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  scorrere   la graduatoria approvata in  caso  di  sopravvenute  necessita'  e/o  di economie raggiunte,  nonche'  in  caso  di  ulteriori  disponibilita' finanziarie.

Art. 11
Punteggi per la formazione della graduatoria
 
  1. Al fine della formazione della  graduatoria  la  Commissione  di valutazione  assegna  ad  ogni  istanza  di  contributo  il  seguente punteggio utile:
    a) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente  Locale  sia  finanziato  dal Fondo nel triennio in corso  2014-2016,  per  un  progetto  destinato all'accoglienza di  adulti  e/o  persone  disabili  e/o  con  disagio mentale o psicologico e/o con  necessita'  di  assistenza  sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica o prolungata;
    b) punti 2 nel caso in cui l'Ente Locale sia finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016,  prevedendo  servizi  esclusivamente destinati ai minori stranieri non accompagnati  richiedenti  asilo  o titolari di protezione internazionale o umanitaria;
    c) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente Locale abbia partecipato,  in qualita' di partner, alla realizzazione di un progetto finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016;
    d) punti da 1 a 3 nel caso in cui l'Ente Locale  titolare  di  un progetto SPRAR ha messo a disposizione  posti  per  l'accoglienza  di minori stranieri non accompagnati in seguito alla richiesta formulata dal Ministero dell'interno con circolare del 23 luglio 2014;
    e) punti 1,5 nel caso in cui l'Ente  Locale  non  sia  mai  stato finanziato dal Fondo;
    f) punti 1 nel caso in cui  l'Ente  Locale  proponente  offra  il numero di posti massimo previsti dall'art. 7, comma  3  del  presente decreto;
    g) punti da 0,20 a 0,40 se l'Ente  Locale  mette  a  disposizione posti per l'accoglienza di minori di genere femminile (massimo del 30 per cento del numero di posti complessivi del progetto);
    h) punti da 1 a 3 se l'Ente Locale  mette  a  disposizione  della rete nazionale una percentuale maggiore di posti rispetto  al  minimo previsto dall'art. 7, comma 1 del presente decreto;
    i) punti da 0,50 a 2 se l'Ente Locale mette a disposizione  posti aggiuntivi su richiesta del Ministero  dell'interno  (minimo  20  per cento - massimo 50 per cento dei posti complessivi del progetto);
    l) punti 0,20 per ogni 5 per cento  in  piu'  di  cofinanziamento rispetto al 20 per cento previsto dall'art.  1-sexies,  comma  2  del decreto-legge  n.  416/1989  convertito  nella  legge  n.  39/1990  e dettagliato secondo i criteri previsti dall'allegato «C1» fino ad  un massimo 0,60;
    m) punti da 0 a 5 per  la  qualita'  della  proposta  progettuale presentata;
    n) punti da 0 a  6  per  il  livello  di  aderenza  ai  parametri previsti dalle «Linee Guida».
  2. In caso di parita' di punteggio,  il  titolo  di  preferenza  e' costituito dal maggior numero di posti riservati dall'Ente Locale  in favore dello SPRAR.  In  caso  di  ulteriore  parita'  di  punteggio, saranno  prioritariamente  ammessi  gli  Enti  Locali  ubicati  nelle regioni dove  insistono  strutture  di  prima  accoglienza  per  MSNA finanziate nell'ambito dell'avviso pubblico di cui all'art. 3,  comma 2.

Art. 12
Decreto di ripartizione
 
  1. Il piano di ripartizione del Fondo e' definito dalla Commissione di cui all'art. 10 che assegna  all'Ente  Locale,  sulla  base  della graduatoria, un sostegno finanziario non superiore all'80  per  cento del costo totale del singolo progetto territoriale.
  2. Il Ministro dell'interno, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione e sentita la Conferenza Unificata, di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta  il decreto di ripartizione del Fondo.
  3. La  graduatoria  degli  Enti  Locali  ammessi  a  contributo  e' pubblicata  sui  siti  internet  del  Ministero  dell'interno  e  del Servizio Centrale.
  4.   Dell'assegnazione   del   contributo   e'   data,    altresi', comunicazione all'Ente Locale beneficiario, nonche' alla Prefettura - UTG territorialmente competente.

Art. 13
Variazioni del servizio finanziato
 
  1. I servizi indicati nei progetti  che,  entrati  in  graduatoria, sono stati ammessi al riparto del Fondo, non  possono  subire,  nella fase attuativa, variazioni nei loro elementi essenziali.
  Costituiscono elementi essenziali:
    a) il rapporto tra l'Ente Locale titolare del progetto  e  lo/gli Ente/i attuatore/i;
    b) la/le  struttura/e  d'accoglienza  indicata/e  nella  proposta progettuale.
  2.  In  presenza  di  gravi  motivi,  l'Ente  Locale   ammesso   al finanziamento puo' sottoporre,  per  le  conseguenti  determinazioni, proposta di variazioni dei suddetti elementi essenziali del progetto, corredata da  idonea  documentazione,  alla  Direzione  Centrale  che acquisisce il parere del Servizio Centrale.
  3. Le variazioni non autorizzate, ai sensi del  presente  articolo, comportano la revoca del contributo di cui all'art. 16.
  4. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da presentare al Servizio Centrale nel mese di novembre di entrambi  gli  anni  non puo' pregiudicare la qualita' dei servizi offerti ai  minori  e  deve obbligatoriamente  rispettare  la  percentuale  del  20   per   cento relativamente alla voce di spesa di cui alla lettera b) del  suddetto piano finanziario (integrazione e spese generali).

Art. 14
Presentazione del rendiconto e controlli
 
  1.  Il  rendiconto  delle  spese  sostenute  dall'Ente  Locale   e' presentato alla Direzione Centrale, tramite il Servizio Centrale, con le modalita' indicate nel «Manuale unico di rendicontazione SPRAR».
  2.  Il  rendiconto  deve  essere  conforme  al  piano   finanziario preventivo originario allegato alla domanda (allegato «C») o a quello rimodulato successivamente come previsto agli art. 10, comma 5 e  13, comma 4.
  3. L'Ente Locale e' tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla  data di presentazione del rendiconto.
  4. L'Ente Locale presenta,  con  cadenza  semestrale,  al  Servizio Centrale per il  successivo  inoltro  alla  Direzione  Centrale,  una scheda  di  monitoraggio  dei  servizi  erogati  ed   una   relazione intermedia  e  una  finale  sull'attivita'  svolta  e  sui  risultati raggiunti.
  5. La Direzione Centrale, avvalendosi  del  supporto  del  Servizio Centrale, dispone verifiche  ed  ispezioni  sui  servizi  degli  Enti Locali assegnatari del contributo,  fermo  restando  quanto  disposto dalle  vigenti  normative  nazionali  e  regionali,  in  materia   di vigilanza e controllo.

Art. 15
Economie
 
  1. Le eventuali economie maturate  nella  fase  di  attuazione  del servizio  restano  acquisite  all'Ente  Locale  assegnatario  che  le utilizza, previa autorizzazione della  Direzione  Centrale,  fino  ad esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per  le  stesse  finalita' indicate nella domanda di contributo.
  2.  In  sede  di  riparto   annuale   del   contributo,   ai   fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili sul Fondo, la Direzione Centrale  procede  ad  erogare  agli  Enti  Locali  assegnatari   del finanziamento  un  contributo  calcolato  al  netto  delle  eventuali economie maturate nelle annualita' precedenti,  il  cui  utilizzo  e' stato autorizzato ai sensi del comma 1.

Art. 16
Revoca del contributo
 
  1. All'atto dell'assegnazione del contributo,  a  ciascun  progetto viene attribuito un punteggio complessivo di 20 punti.
  2. Tale punteggio subisce decurtazioni nella misura indicata  nella tabella «D», a seguito dell'accertata  inosservanza  di  uno  o  piu' obblighi previsti dal presente  decreto  e  dalle  «Linee  Guida»,  a fronte del monitoraggio effettuato dal Servizio  Centrale.  Per  ogni inosservanza accertata verra' inviato all'Ente Locale  un  avviso  da parte della Direzione Centrale, per il tramite del Servizio Centrale, con l'invito ad  ottemperare  alle  inosservanze  rilevate  entro il termine  assegnato,  pena   la   decurtazione   del   punteggio. La decurtazione del punteggio  attribuito  puo'  comportare  la  revoca, parziale o totale, del contributo, attraverso  un  provvedimento  del Direttore    Centrale    in    misura    proporzionale    all'entita' dell'inosservanza accertata.
  3. La revoca parziale del contributo e' disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 8 e 13 punti  complessivi.  La revoca  totale  del  contributo  e'  disposta  in  presenza  di   una decurtazione di punteggio compresa tra 14  e  20  punti  complessivi.
Qualora l'Ente Locale presenti domanda di contributo per il  triennio successivo, le decurtazioni di  punteggio  e  la  revoca  parziale  o totale saranno considerate dalla Commissione in sede  di  valutazione della  proposta  progettuale   ai   fini   della   formazione   della graduatoria.
  4. In caso di revoca, l'importo del  contributo  da  restituire  e' versato  dall'Ente  Locale  secondo  le   modalita'   contenute   nel provvedimento di decadenza adottato dal Direttore Centrale.

Art. 17
Allegati
 
  1. Costituiscono parte integrante del presente decreto  i  seguenti allegati:
    Allegato A - Linee Guida;
    Allegato B - Modello di domanda del contributo;
    Allegato B1 - Scheda strutture e relativa documentazione;
    Allegato B2 - Dichiarazione sostitutiva;
    Allegato C - Piano finanziario;
    Allegato C1 - Relazione descrittiva del cofinanziamento;
    Allegato D - Tabella per la revoca del contributo.

Art. 18
Pubblicazione
 
  1. Il presente  decreto  sara'  inviato  ai  competenti  organi  di controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana e  sui  siti  del  Ministero  dell'interno  e  del  Servizio Centrale dello SPRAR.

Roma, 27 aprile 2015
 
Il Ministro: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2015
Ministero interno, foglio n. 1074


Allegato A
Allegato B
Allegato B1
Allegato B2
Allegato C
Allegato C1
Allegato D

 

Lunedì, 27 Aprile 2015