Dal 10 marzo entra in vigore il permesso di soggiorno a punti
Con zero punti, lo straniero verrà immediatamente espulso - Il permesso di soggiorno a punti disciplinato dall'art. 4-bis, comma 2 del Testo Unico sull'immigrazione, riguarda esclusivamente i cittadini extracomunitari che fanno ingresso in Italia per la prima volta dal 10 marzo 2012, che avranno una età compresa fra i 16 e i 65 anni, e chiederanno il rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
La domanda dovrà essere corredata
dall'Accordo di Integrazione che sarà firmato dallo straniero presso
lo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente e, in ogni caso, tradotto nella
lingua a lui conosciuta oppure, in una lingua conosciuta dallo
straniero, ovvero, in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese,
albanese, russo o filippina.
Con le due circolari emanate il 2 e 3 marzo, il Ministro dell'Interno e Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione, al fine di garantire una partecipazione consapevole degli stranieri alla raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo, hanno ritenuto di assicurare l'effettiva comprensione del testo dell'Accordo e dei documenti ad essa legati effettuando la traduzione dei testi in 19 lingue numero di gran lunga superiore alle otto previste dal regolamento: albanese, arabo, bangla, cinese, mandarino, francese, hindi, urdu, inglese, cingalese, russo, spagnolo, tagalog - filippino, wolof, yoruba, tigrino, portoghese, serbo-croato, afro - pidgin.
Nel caso di minore che ha compiuto 16
anni, l'accordo è firmato dai genitori o dagli esercenti la potestà
genitoriale.
Quando viene sottoscritto l'accordo, allo
straniero vengono assegnati 16 crediti corrispondenti al
livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata. Entro due
anni dovrà impegnarsi a raggiungere un livello di conoscenza
dell'italiano pari ad un livello A2, ad acquisire una sufficiente
conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione italiana e,
più in generale, ad integrarsi all'interno del tessuto
economico-sociale del nostro Paese.
Lo straniero entro tre mesi dalla
stipula dell'accordo deve seguire un corso gratuito di formazione
civica e informazione sulla vita civile, di durata tra cinque e dieci
ore.
Attenzione:
i crediti possono anche diminuire
nei casi, di provvedimenti giudiziari di condanna anche non
definitive (da due a 25 punti), misure di sicurezza personali (da 6 a
10 punti) e illeciti amministrativi e tributari (da 2 a 8 punti).
Un
mese prima dei due anni dell'Accordo di Integrazione, lo Sportello
Unico per l'Immigrazione esamina la documentazione presentata dallo
straniero (crediti formativi, partecipazioni ai corsi, etc..).
Quindi, c'è da sostenere un test a cui vengono assegnati dei
punteggi: da 30 punti in su, lo straniero può permanere sul
territorio italiano perchè ha rispettato l'accordo; nel caso di
punteggio da uno a ventinove, è possibile rinnovare di un altro anno
l'Accordo d'Integrazione; con zero punti o meno, lo straniero
viene espulso in maniera immediata.
Circolare n. 1583 del 5 marzo 2012 Ministero dell'Interno
Vedi
il Decreto
del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 settembre 2011
Brochure informativa
Vedi
l'Accordo
d'Integrazione (modello A)
Vedi
la tabella dei crediti
formativi (modello B)
Vedi
la tabella dei crediti
decurtabili (modello C)
Circolare del 6 dicembre 2011 Ministero dell'Interno
Accordo di integrazione
Traduzione in 16 lingue
Albanese:
Arabo:
Bengalese:
Cinese:
Francese:
Inglese:
Hindi
Pidgin:
Portoghese:
Romeno:
Russo:
Serbo;
Spagnolo:
Tagalog filippino:
Tigrino
Urdu
Wolof:
Yoruba:
Sabato, 10 Marzo 2012 - a.p.