Circolare n. 7591 del 7 dicembre 2012 Ministero dell'Interno
Carta Blu UE. Riconoscimento delle qualifiche professionali superiori di cui all'art. 27-quater, articolo 1, comma 1, lettera a) del T.U. Immigrazione n. 286 del 25 luglio 1998 -
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONEDirezione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
OGGETTO: Carta Blu UE. Riconoscimento delle qualifiche professionali superiori di cui all'art. 27-quater, articolo 1, comma 1, lettera a) del T.U. Immigrazione n. 286 del 25 luglio 1998.
Sono pervenuti numerosi quesiti, da parte degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, di associazioni e patronati, di aziende e di singoli cittadini, in ordine alla concreta applicazione dell'art. 27-quater, articolo 1, comma 1, lettra a) del T.U.Immigrazione n. 286 del 25 luglio 1998, per quel che attiene nello specifico al riconoscimento delle qualifiche professionali.
La disposizione richiamata prevede testualmente, ai fini del rilascio della Carta Blu UE e del correlato ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri altamente qualificati, per periodi superiori a tre mesi ed al di fuori del sistema delle quote, il possesso "del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal Paese di provenineza e riconosciuta in Italia".
La classificazione CP 2011 fornisce uno strrumento per ricondurre tutte le professioni esistenti nel mercato del lavoro all'interno di un numero limitato di raggruppamenti professionali, da ultilizzare anche per la comparazione delle stesse a livello internazionale, come nella fattispecie di cui trattasi. Il criterio della competenza delinea un sistema classificatorio articolato su cinque livelli di aggregazione gerarchici, rinvenibili nel sito: htto://cp2011.istat.it
RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI REGOLAMENTATE IN ITALIA
Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificatamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i lavoratori stranieri sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italino. In tale contesto, la professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale risulta qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili.
Ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali regolamente in Italia sono competenti a ricevere le domande, presentate ai sensi degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, ed a prendere le collegate decisioni, le autorità indicate all'articolo 5 del medesimo decreto. In via esemplificativa: il Ministero della salute, per le professioni sanitarie; il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le attività che riguardano il settore sportivo.
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'autorità accerta la completezza della documentazione esibità e ne dà notizia all'interessato e, ove necessario, ne richiede eventuali integrazioni.
La materia è disciplinata dall'articolo 49 del D.P.R. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. 334 del 2004 e dal D.Lgs 206 del 2007 di attuazione della Direttiva UE 36/2005 del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI NON REGOLAMENTATE IN ITALIA
Al fine di dare compiuta applicazione alla disposizione in oggetto e quindi di comparare e "riconoscere" le qualifiche professionali esistenti all'estero e non regolamentate in Italia, questa direzione centrale ha avviato intese con il Ministero degli Affari esteri e con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che hanno condotto alla progettazione di una procedura dedicata che consentirà detto riconoscimento in tempi fisiologicamente brevi, pru nel rispetto del quadro ordinamentale di riferimento.
Il lavoratore straniero interessato al rilascio della Carta Blu UE, ai sensi delle didposizioni contenute nel decreto Legislativo n. 108 del 28 giugno 2012, in possesso di titolo di istruzione superiore rilasciato dalla autorità competente nel Paese dove è stato conseguito e della relativa qualifica professionale superiore non comparabile ad una qualifica professionale regolamentata in Italia, dovrà presentare apposita domanda di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per l'Univerisità lo Studente e il Diritto allo Studio Univeritario Ufficio IX - Piazza J.F. Kennedy n. 20 - 00144 ROMA - utilizzando l'allposito modello allegato.
Nella domanda, oltre ai dati anagrafici ed a quelli identificativi del proprio profilo culturale, sulla base dei titoli d'istruzione acquisiti, l'interessato dovrà indicare l'attività lavorativa qualificata che intende svolgere in Italia e questa identificherà la professionalità di riferimento per la valutazione, da parte del M.I.U.R., della documentazione presentata.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- copia autentica del titolo di studio estero;
- copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore;
- copia autentica tradottan e legalizzata del piano degli studi compiuti, esami superati e relativa votazione.
La domanda di riconoscimento di una qualifica professionale non regolamentata in Italia potrà essere presentata anche dalla società che intende assumere il lavoratore altamente qualificato, sempre supportata dalla documentazione sopraindicata attestante il profilo culturale e professionale del lavoratore.
Si ringrazia per l'attenzione.
Venerdì, 7 Dicembre 2012