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Ricongiungimento familiare, al via la procedura informatizzata dal 10 aprile 2008

Nuova procedura di inoltro delle richieste di ricongiungimento familiare di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione - Aggiornato al 27 luglio 2010

Parte dal 10 aprile 2008 con le stesse modalità utilizzate per la presentazione delle domande relative al decreto flussi 2007, la nuova procedura informatizzata per la presentazione delle domande relative al ricongiungimento familiare ed ai familiari al seguito, di cui all’articolo 29 del Testo Unico per l’Immigrazione .

Le domande pertanto, dal 10 aprile verranno accettate solamente via web e la procedura è identica a quella per la presentazione delle domande relative ai flussi 2007.

Ecco i modelli per la presentazione delle domande:
- S per ricongiungimento :
- T per familiari al seguito .

Oltre ai modelli sopra indicati ne sono disponibili altri da allegare ai modelli S e T, ed esattamente:
mod. S1 e T1, nel caso in cui il richiedente non abbia titolo a detenere l’immobile, ed è pertanto necessario acquisire agli atti dello Sportello la dichiarazione di consenso ad ospitare i familiari del richiedente resa dal proprietario dell’immobile;
mod. S2 e T2, nel caso in cui il richiedente svolga attività di lavoro subordinato, con il quale il datore di lavoro dichiara l’attualità del rapporto di lavoro.

Tali modelli possono essere compilati on line, scaricati sul computer e successivamente stampati per poi essere consegnati allo Sportello Unico solo in alcuni casi.

Naturalmente è consigliabile farsi assistere dai patronati, dalle organizzazioni sindacali o associazioni nazionali che hanno stipulato un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno.

aggiornato al 3 dicembre 2009

Ricongiungimento familiare

L’articolo 29 del T.U. aggiornato con le innovazioni introdotte dalla legge n. 94/2009.

1. - Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

- c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

- d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.

1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

- a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

- b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

- b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, è consentito l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell’altro genitore.

6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta.

9. La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

- a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

- b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;

- c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.”.

Ricongiungimento familiare dei rifugiati

Art. 29-bis

1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all’articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 3.

2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un’autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall’autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l’esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall’assenza di documenti probatori.

3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

Circolare n. 4848 del 27 luglio 2010 Ministero dell'Interno
Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante 'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica' Ingresso sul territorio nazionale per lavoratori altamente qualificati e ricongiungimento familiare del genitore naturale

Circolare n. 7883 del 3 dicembre 2009 Ministero dell’Interno
Legge 15 luglio 2009, n. 94. Nuova formulazione dell’art. 29 , comma 3, lettera a) del T.U. Immigrazione in materia di ricongiungimento familiare.

Circolare n. 7170 del 18 novembre 2009 Ministero Interno

Circolare del 27 agosto 2009

21/08/2009
Legge n. 94/09 – Modifiche al T.U. n. 286/98 - ricongiungimento familiare

Circolare n. 4615 del 13 agosto 2009
Attività degli Sportelli Unici dell’Immigrazione. – Insufficiente motivazione dei provvedimenti di rigetto di nulla osta all’avviamento al lavoro ed in materia di ricongiungimento familiare

Sistema inoltro telematico domande di nulla osta al lavoro, al ricongiungimento familiare e conversioni Manuale utente Versione 4

Circolare n. 738 del 17 febbraio 2009
Nulla osta al ricongiungimento familiare a favore di stranieri segnalati nel SIS

Circolare n. 1 del 02 gennaio 2009
Aumento del calcolo annuo dell'assegno sociale - Importi minimi per ricongiungimenti anno 2009

Ricongiungimento familiare con i genitori.
Nuovo provvedimento della Corte di Appello di Firenze favorevole al rilascio del visto in caso di procedimenti di riunificazione familiare iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 160/08 e per i quali il nulla osta sia stato già rilasciato prima del 5 novembre 2008


Il d.lgs. 160/08, entrato in vigore il 5 novembre 2008, che ha modificato l'art. 29, comma 1, lett. d), del d.lgs. 286/98 nel senso di permettere allo straniero di richiedere il ricongiungimento con i genitori a carico solo ove questi non abbiano altri figli nel Paese di origine, non può incidere sui procedimenti di ricongiungimento familiare iniziati prima di tale data e ricadenti sotto la disciplina previgente, nel caso in cui lo Sportello Unico abbia già provveduto a rilasciare il nulla osta dandone comunicazione all'autorità consolare.

Ricongiungimento familiare con il coniuge che aspetta la cittadinanza
Sentenza della Cassazione n.12680 del 28 maggio 2009

Sentenza del 20 maggio 2009

Circolare n. 2497 del 19 maggio 2009 Ministero dell’Interno
Istanze di nulla osta di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico immigrazione presentate su modello cartaceo.

Ricongiungimento possibile anche con pds per attesa cittadinanza

Ricongiungimento familiare, anche senza lavoro fissoSentenza della Cassazione.

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Circolare n. 2218 dell'8 maggio 2009
Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008.
Rinnovo del permesso di soggiorno di genitori ultrassessancinquenni.
Assicurazione sanitaria.

Ricongiungimenti familiari: protocolli anche con il Comune
Modificata la procedura per il ricongiungimento familiare.
Instaurazione di protocolli tra Prefetto e Sindaco
Circolare del 3 marzo 2009

Circolari del 17 e 24 febbraio 2009

Decreto Legislativo n. 160 del 3.10.2008 pubblica in G.U. n. 247 del 21.10.2008

Articolo correlato

Cambiano le regole per i ricongiungimenti familiari, in vigore dal 5 novembre 2008

Circolare n. 1639 del 9 aprile 2004 Ministero dell’Interno

Circolare n. 1575 del 04 aprile 2008 Ministero dell'Interno

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Mercoledì, 9 Aprile 2008 - a.p.

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